Il TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. 29 giugno 2022, n. 303 ha stabilito che non ricorre una causa di illegittimità se il RUP, nel valutare la congruità dell’offerta economica, si fa assistere da un componente della commissione o da un esperto del settore oggetto della gara.
Ricordiamo che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano valide ragioni per discostarsi, “nel sub-procedimento di verifica dell’anomalia, che appartiene alla competenza del RUP, questi può avvalersi del supporto della stessa commissione giudicatrice o di una commissione o di un tecnico ad hoc, con la precisazione che l’affidamento di detto incarico non spoglia il RUP della sua competenza, dovendo egli fare proprie le conclusioni alle quali è pervenuto il delegato (Cons. Stato, sez. V, 11 marzo 2021, n. 2086; sez. III, 5 giugno 2020, n. 3602)” (Cons. Stato, sez. V, 11 ottobre 2021, n. 6784).
Nel caso di specie oggetto dell’intervento, il RUP, nelle valutazioni in ordine alla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, si è avvalso del supporto tecnico di un esperto esterno e, segnatamente, del progettista e direttore lavori incaricato: secondo il TAR (che ha richiamato la sent. 24 luglio 2017, n. 3646, del Consiglio di Stato, sez. V), detta circostanza non può considerarsi ostativa e la terzietà non viene assolutamente in discussione, visto che il progettista/direttore dei lavori non supporta il RUP nella valutazione della bontà del progetto posto a base di gara, ma nel valutare la rispondenza dell’offerta del concorrente ai parametri ivi formulati.