Il Tar Campania Napoli, sezione prima, con la pronuncia del 10 febbraio 2022 n. 901 ha affermato che le censure contro le valutazioni emesse in sede di offerta dalla commissione di gara non possono essere generiche perché occorre dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto. Il ricorso riguardava una controversia nella quale la società ricorrente aveva contestato le valutazioni tecniche svolte dalla commissione giudicatrice e il relativo punteggio assegnato all’aggiudicataria di una gara di affidamento di progettazione.
Il TAR in primis ha precisato tenuto a precisare che il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione. Se poi si dovessero contestare i giudizi espressi nell’esercizio della discrezionalità tecnica, occorre verificare se tali contestazioni abbiano un carattere di dettaglio tale da mettere in dubbio l’attendibilità dei giudizi e l’insostenibilità della valutazione svolta dalla commissione di gara.
La sentenza proprio su questo punto ha chiarito che le censure che attengono al merito delle valutazioni, di fatto sollecitano il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato sostitutivo, fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica. Nel caso specifico, per sconfessare il giudizio della commissione giudicatrice, non era sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto. Ma questo non è nei fatti avvenuto (da ciò l’inammissibilità del ricorso) perchè la ricorrente si è limitata a generiche contestazioni e non ha tenuto conto, in ogni caso, che l’appalto in contestazione odierno riguarda la progettazione preliminare che poi dovrà essere seguita dalla progettazione esecutiva e che alcuni adeguamenti, non certo strutturali, potranno avvenire anche in fase esecutiva.