Il Tar Campania Napoli, sezione terza con la pronuncia del 22 aprile 2022 n. 2790 ha chiarito che per la prova dei servizi analoghi effettuati nell’anno precedente, si deve ricorrere al certificato di regolare esecuzione; è irrilevante il fatturato.
Oggetto dell’intervento del Tar Campania, Napoli, sezione terza con la pronuncia del 22 aprile 2022 n. 2790 ruotava attorno una controversia relativa all’interpretazione di una clausola del disciplinare in cui si chiedeva di aver svolto regolarmente e con buon esito servizi specifici (di bonifica amianto) per un importo pari a un terzo dell’importo a base d’asta dell’appalto.
Si sosteneva che la prova del servizio analogo avrebbe dovuto comportare la richiesta del possesso di un fatturato minimo relativo allo svolgimento nell’anno precedente all’indizione della gara del servizio specifico di bonifica amianto. I giudici hanno respinto questa tesi partendo dalla considerazione che il requisito di capacità tecnica è del tutto distinto, anche ai fini della dimostrazione, da quello di capacità finanziaria: il fatturato è strettamente riferibile ai requisiti posti in funzione di verifica della capacità economico-finanziaria, mentre per la verifica della capacità tecnica la norma (art. 83 del codice appalti) si riferisce alla avvenuta esecuzione di servizi o forniture analoghi a quelli dell’oggetto del contratto con riferimento all’importo dell’appalto, così differenziando dal diverso requisito del fatturato (esplicabile attraverso gli incassi).
Ricordiamo che questa differenza si ha prova anche nell’allegato XVII, parti I e II del codice appalti: la fatturazione è strumento principe di prova del requisito finanziario, mentre non lo è per la capacità tecnico-professionale, legata prevalentemente, alla prova di aver svolto lavorazioni nel periodo definito dal bando come rilevante e documentabile con i certificati di regolare esecuzione delle commesse o dei lavori che, avendo contenuto di certificazione anche della (buona e corretta) qualità di esecuzione, valgono a prova della capacità tecnica e professionale dell’esecutore/concorrente.
Dunque, vale l’elenco delle principali forniture/servizi quali risultanti dal certificato di regolare esecuzione, o di atti similari, idonei ad attestare inequivocabilmente il buon esito degli appalti precedenti eseguiti e a supportare la dimostrazione della capacità tecnica.