Il TAR Veneto, sez. I, con la sentenza del 18.11.2024 n. 2716 ha affermato che l’uso illecito della firma digitale da parte di un dipendente non esclude la responsabilità del legale rappresentante e, per esso, dell’operatore economico, che può quindi conseguentemente essere escluso.
Il titolare della firma deve infatti controllare comunque controllare il contenuto dei documenti che presenta nel contesto della gara.
Inoltre, il concorrente non può che rispondere dell’operato dei propri dipendenti, anche se illecito.