Il Tar del Lazio, sezione terza, con la sentenza del 2 febbraio 2022 n. 1255 ha affermato la legittimità della partecipazione alle gare di raggruppamenti (Rti) sovrabbondanti, in particolare con riguardo alle esigenze organizzative, operative e gestionali della commessa, in rapporto ai requisiti richiesti dal bando di gara.
Il caso in questione riguardava una gara di alcune società raggruppate in un raggruppamento cosiddetto «sovrabbondante» ed era stato posto all’attenzione dei giudici il tema del rilievo anticoncorrenziale e della eccessiva compressione del confronto competitivo derivante dalla presenza di tale raggruppamento.
I giudici hanno precisato in primo luogo che la giurisprudenza amministrativa, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità nazionale anticorruzione, hanno affermato che la partecipazione alle gare da parte di imprese riunite in raggruppamenti temporanei sovrabbondanti non è vietata in via generale dall’ordinamento. Questo perché nel diritto europeo è evidente il favor per la partecipazione alle gare da parte di soggetti riuniti, a prescindere dalla forma giuridica prescelta per l’aggregazione. Quindi, ad essere vietato non è, ex se, il sovradimensionamento del Rti, ma, hanno precisato i giudici, soltanto l’utilizzo di tale strumento giuridico per finalità anticoncorrenziali.
Il TAR nel caso di specie, la conferma dell’aggiudicazione a favore del raggruppamento sovrabbondante è risultata «pienamente legittima» in quanto la stazione appaltante, in seguito all’aggiudicazione, ha formulato un apposito quesito al Rti aggiudicatario per svolgere in concreto il vaglio sui possibili profili anticoncorrenziali. La verifica si è appuntata sul razionale economico sottostante la decisione delle società di partecipare in forma aggregata e le risposte fornite hanno messo in luce che la scelta è stata assunta per ragioni organizzative, operative e gestionali.