Il TAR di Milano sez. I, 30/1/2025, ha affrontato la questione del calcolo dellโimporto stimato degli appalti pubblici alla luce delle recenti modifiche normative introdotte con il D.lgs.ย 36/2023, con particolare riferimento alla necessitร di includervi il valore del โquinto dโobbligoโ e della โproroga tecnicaโ.
Sarebbe responsabilitร della stazione appaltante secondo il Collegio, prevedere esplicitamente tali elementi nella lex specialis, determinare il loro valore economico e includere i relativi importi nel valore complessivo dellโappalto, come previsto dallโart. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.
Nel caso di specie, lโappalto aveva un importo stimato di 37,7 milioni di euro, di cui lโโimporto a base dโastaโ di 29 milioni di euro, lโincremento del c.d. โquinto dโobbligoโ ex art. 120 c. 9 del D.lgs. 36/2023, pari a 5,8 milioni di euro e il valore della โproroga tecnicaโ pari a 2,9 milioni di euro per 6 mesi.
LโRTI ricorrente era risultato aggiudicatario dellโappalto, ma era stato successivamente escluso dalla gara in quanto la procura da esso conferita al proprio rappresentante legale non avrebbe coperto lโimporto complessivo dellโappalto, ma solo quello posto a base di gara, non includendo eventuali opzioni, proroghe e rinnovi.
A seguito di tale esclusione, lโRTI proponeva ricorso, sostenendo che โil valore complessivo dellโappalto avrebbe valenza meramente virtuale e, dunque, inidoneo a operare come parametro di riferimento di eventuali limitazioni dei valori rappresentativi; di converso, il limite di rappresentanza del procuratore dovrebbe rifarsi esclusivamente al valore economico degli atti che comporterebbero lโassunzione di obbligazioni certe e definiteโ.
Il TAR, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha affermato che โai sensi dellโart. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023, il calcolo dellโimporto stimato dellโappalto deve includere lโimporto massimo stimato, comprensivo di eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente previsti nella documentazione di garaโ. Dunque, sia il โquinto dโobbligoโ sia la โproroga tecnicaโ ampliano lโambito delle obbligazioni contrattuali stabilite nellโappalto, rispettivamente in termini di quantitร (quinto dโobbligo) e di durata (proroga tecnica) ed รจ responsabilitร della stazione appaltante prevedere esplicitamente tali elementi nella lex specialis, determinare il loro valore economico e includere i relativi importi nel valore complessivo dellโappalto.
Accertato che la S.A. aveva inserito tali valori nel disciplinare di gara in termini โchiari, precisi e inequivocabiliโ, il TAR ha ritenuto infondato il ricorso dellโRTI e lo ha conseguentemente respinto.