TAR Milano: Q๐ฎ๐ข๐ง๐ญ๐จ ๐โ€™๐จ๐›๐›๐ฅ๐ข๐ ๐จ ย e ๐ฉ๐ซ๐จ๐ซ๐จ๐ ๐š ๐ญ๐ž๐œ๐ง๐ข๐œ๐š ๐š๐ฆ๐ฉ๐ฅ๐ข๐š๐ง๐จ ๐ฅโ€™๐š๐ฆ๐›๐ข๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐จ๐›๐›๐ฅ๐ข๐ ๐š๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐œ๐จ๐ง๐ญ๐ซ๐š๐ญ๐ญ๐ฎ๐š๐ฅ๐ข ๐ฌ๐ญ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐ž ๐ง๐ž๐ฅ๐ฅโ€™๐š๐ฉ๐ฉ๐š๐ฅ๐ญ๐จ

Il TAR di Milano sez. I, 30/1/2025, ha affrontato la questione del calcolo dellโ€™importo stimato degli appalti pubblici alla luce delle recenti modifiche normative introdotte con il D.lgs.ย 36/2023, con particolare riferimento alla necessitร  di includervi il valore del โ€œquinto dโ€™obbligoโ€ e della โ€œproroga tecnicaโ€.


Sarebbe responsabilitร  della stazione appaltante secondo il Collegio, prevedere esplicitamente tali elementi nella lex specialis, determinare il loro valore economico e includere i relativi importi nel valore complessivo dellโ€™appalto, come previsto dallโ€™art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023.


Nel caso di specie, lโ€™appalto aveva un importo stimato di 37,7 milioni di euro, di cui lโ€™โ€importo a base dโ€™astaโ€ di 29 milioni di euro, lโ€™incremento del c.d. โ€œquinto dโ€™obbligoโ€ ex art. 120 c. 9 del D.lgs. 36/2023, pari a 5,8 milioni di euro e il valore della โ€œproroga tecnicaโ€ pari a 2,9 milioni di euro per 6 mesi.
Lโ€™RTI ricorrente era risultato aggiudicatario dellโ€™appalto, ma era stato successivamente escluso dalla gara in quanto la procura da esso conferita al proprio rappresentante legale non avrebbe coperto lโ€™importo complessivo dellโ€™appalto, ma solo quello posto a base di gara, non includendo eventuali opzioni, proroghe e rinnovi.
A seguito di tale esclusione, lโ€™RTI proponeva ricorso, sostenendo che โ€œil valore complessivo dellโ€™appalto avrebbe valenza meramente virtuale e, dunque, inidoneo a operare come parametro di riferimento di eventuali limitazioni dei valori rappresentativi; di converso, il limite di rappresentanza del procuratore dovrebbe rifarsi esclusivamente al valore economico degli atti che comporterebbero lโ€™assunzione di obbligazioni certe e definiteโ€.


Il TAR, chiamato a pronunciarsi sulla questione, ha affermato che โ€œai sensi dellโ€™art. 14, comma 4, del D.lgs. 36/2023, il calcolo dellโ€™importo stimato dellโ€™appalto deve includere lโ€™importo massimo stimato, comprensivo di eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente previsti nella documentazione di garaโ€. Dunque, sia il โ€œquinto dโ€™obbligoโ€ sia la โ€œproroga tecnicaโ€ ampliano lโ€™ambito delle obbligazioni contrattuali stabilite nellโ€™appalto, rispettivamente in termini di quantitร  (quinto dโ€™obbligo) e di durata (proroga tecnica) ed รจ responsabilitร  della stazione appaltante prevedere esplicitamente tali elementi nella lex specialis, determinare il loro valore economico e includere i relativi importi nel valore complessivo dellโ€™appalto.


Accertato che la S.A. aveva inserito tali valori nel disciplinare di gara in termini โ€œchiari, precisi e inequivocabiliโ€, il TAR ha ritenuto infondato il ricorso dellโ€™RTI e lo ha conseguentemente respinto.