Il TAR Calabria con sentenza del 1 luglio 2024, n. 1050, ha ritenuto nella controversia che la certificazione SOA rappresenta una forma speciale di avvalimento, che si configura come un prestito permanente dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici
Secondo sentenza l’attestazione prodotta in gara dalla prima classificata comprovasse il possesso ‘in proprio’ del requisito di qualificazione richiesto, correttamente attestato tramite la certificazione SOA da questa prodotta.
Sul punto, il Collegio ha ricordato che, come da condiviso orientamento della giurisprudenza amministrativa, le SOA “svolgono una funzione pubblicistica di certificazione…e le attestazioni di qualificazione…sono peculiari atti pubblici, destinati ad avere una specifica efficacia probatoria fino a querela di falso”.
La pubblica valenza accertativa delle attestazioni SOA è consacrata all’art. 60, c. 3 del d.P.R. n. 207/2010, il quale precisa che l’attestazione di qualificazione SOA costituisce “condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.
Quindi il possesso della qualificazione era correttamente attestato dalla prima classificata e l’Amministrazione era vincolata, in considerazione della “natura fidefacente” della stessa.