L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 134 del 21 marzo 2022 chiarisce ancora una volta la cumulabilità delle detrazioni fiscali del 110% con il contributo pubblico per la ricostruzione post sisma
Con la risposta l’agenzia ci consente di entrare nel dettaglio della fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) su un condominio all’interno del cratere sismico del 2009 che con la scheda Aedes (“Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica”) era stato classificato con esito di agibilità di tipo “B” che, secondo la relativa codificazione, indica la mancanza di danni strutturali nell’edificio con conservazione della sua capacità portante.
In base a tale classificazione il condominio ha ottenuto, per i lavori di riparazione e ripristino, un contributo statale a seguito dei quali l’edificio ha riacquistato la piena agibilità. I predetti interventi non hanno, tuttavia, comportato né il miglioramento energetico, né la riduzione del rischio sismico dell’edificio.
A seguito degli ulteriori eventi sismici del 2016 che hanno colpito il Centro Italia, il condominio ha incaricato tecnici certificati di redigere un’apposita perizia dalla quale è emerso che lo stato del fabbricato, sotto il profilo strutturale, presentava delle carenze, rispetto alle quali gli stessi tecnici hanno ritenuto necessario intervenire urgentemente con un intervento di demolizione e ricostruzione accedendo alle detrazioni previste all’art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio).
Si pone il problema della cumulabilità del superbonus 110% con il contributo statale già utilizzato dal predetto condominio.
L’Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato che il quadro normativo di riferimento ed in particolare i commi 1-ter e 4-quater che trattano rispettivamente l’utilizzo dell’ecobonus 110% e del sismabonus 110% ammettendo che la detrazione spetti per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Dunque la detrazione spetta per le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dal contribuente restando esclusa la parte di contributo commissariale per la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici. Il Superbonus spetta, appunto, per la parte delle spese eccedente il predetto contributo.
La Risoluzione Agenzia delle Entrate 23 aprile 2021, n. 28/E recante “Cumulabilità tra contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione per i danni occorsi in seguito ad eventi sismici e la detrazione di cui all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)” aveva già chiarito che in presenza di contributi concessi ai sensi delle ordinanze commissariali a seguito di eventi sismici, è possibile fruire anche delle detrazioni, sia pure limitatamente alle spese eccedenti i contributi stessi. Il diritto al Superbonus non viene meno anche nell’ipotesi di interventi realizzati su un immobile per il quale, in precedenza, sono stati concessi contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici.
Il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi “indispensabili” per il ripristino dell’edificio danneggiato o distrutto dall’evento sismico, mentre le agevolazioni fiscali, ivi compreso il Superbonus, spettano a fronte di specifici interventi finalizzati:
- al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio, progettati e realizzati secondo i criteri contenuti nel decreto ministeriale 28 febbraio 2017, n. 58 con il quale sono state fornite le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati;
- all’efficientamento energetico dell’edificio, in base a quanto stabilito dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020 (decreto Requisiti).
La risoluzione ha chiarito che il Superbonus spetta:
- a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
- nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili sostenute per le opere di “ulteriore” consolidamento dei medesimi edifici [anche a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di “ristrutturazione edilizia” di cui all’articolo 3, comma 1, lett. d) del Testo unico dell’edilizia]. In tale ultimo caso, la detrazione spetta, nei limiti massimi previsti dalla norma, con riferimento alle spese sostenute per le predette opere dalle quali non vanno sottratti i contributi ricevuti per gli interventi di riparazione o ricostruzione.
Nel caso di specie, i condòmini intendono effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione finalizzato all’efficientamento energetico e sismico dell’edificio, autonomo ed ulteriore rispetto a quello per il quale hanno beneficiato di contributi per interventi di riparazione e ripristino dell’agibilità dell’edificio a seguito dell’evento sismico del 2009.
In linea di principio, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma, è dunque possibile fruire del Superbonus a condizione, tuttavia, che tale intervento consenta il conseguimento dei limiti prestazionali richiesti dalla norma agevolativa avendo come riferimento lo stato dell’edificio prima dell’inizio dei lavori per i quali si accederà alla predetta detrazione.
La concessione di contributi pubblici per la riparazione o ricostruzione di edifici privati danneggiati a seguito di eventi sismici non è di per sé causa ostativa all’applicazione delle agevolazioni fiscali.
Il conseguimento dei limiti prestazionali richiesti dalla norma agevolativa, avendo come riferimento lo stato dell’edificio prima dell’inizio dei lavori, deve essere asseverata dai tecnici abilitati nonché dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico.
Come previsto dal comma 13, dell’articolo 119 del decreto Rilancio, ai fini del Superbonus:
- per gli interventi di efficienza energetica indicati ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 119, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dal citato decreto Requisiti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
- per gli interventi antisismici di cui al successivo comma 4, l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
In presenza delle predette asseverazioni e attestazioni e nel rispetto di ogni altra condizione prevista (non oggetto della presente istanza) sarà, pertanto, possibile fruire del Superbonus nei limiti di spesa previsti dalla norma senza sottrarre dalle spese sostenute il contributo pubblico già ricevuto in relazione agli interventi realizzati in conseguenza dei danni derivanti dal sisma 2009.
L’Agenzia delle Entrate ricorda, infine, l’orizzonte temporale previsto per la fruizione del superbonus dai condomini che, a seguito della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), possono utilizzarlo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.