L’Allegato A al nuovo decreto MiTE sostituisce i costi massimi specifici per talune categorie di beni stabiliti nell’Allegato I al Decreto MiSE Requisiti tecnici
Vediamo le modifiche apportate dal nuovo decreto del MiTE al Decreto MiSE 6 agosto 2020 recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”. Modifiche che riguardano gli allegato A ed I.
PRE Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75 | POST Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75 |
Allegato A – Decreto MiSE 6 agosto 2020 Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus Punto 13 – Limiti delle agevolazioni | Allegato A – Decreto MiSE 6 agosto 2020 Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus Punto 13 – Limiti delle agevolazioni |
13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile; b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all’asseverazione di cui all’articolo 8; c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 13.2 Per gli interventi di cui al presente allegato A, per i quali l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I al presente decreto. 13.3 Qualora la verifica ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzi che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi ivi indicati in relazione a una o più tipologie di intervento, la detrazione è applicata nei limiti massimi individuati dal presente decreto. | 13.1 Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I per gli interventi di seguito indicati: a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio; b) interventi che ai sensi del presente Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato; c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio. 13.2 Per gli interventi diversi da quelli di cui al punto 13.1, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato I. 13.3 Qualora le verifiche effettuate ai sensi dei punti 13.1 o 13.2 evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi. 13.4 Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del Decreto Rilancio sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. |
Il nuovo Allegato I e le differenze con il precedente Allegato A
Di seguito il testo a fronte dei due allegati A del nuovo decreto MiTE e I del Decreto MiSE
Allegato A Decreto MiTE 14 febbraio 2022, n. 75 | Allegato I Decreto MiSE 6 agosto 2020 | ||
Tipologia di intervento | Spesa specifica massima ammissibile | ||
Riqualificazione energetica | |||
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) – zone climatiche A, B, C | 960 €/m2 | 800 €/m2 | |
Interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del DM 6 agosto 2020 (c.d. “Requisiti tecnici”) – zone climatiche D, E, F | 1.200 €/m2 | 1.000 €/m2 | |
Strutture opache orizzontali: isolamento coperture | |||
Esterno | 276 €/m2 | 230 €/m2 | |
Interno | 120 €/m2 | 100 €/m2 | |
Copertura ventilata | 300 €/m2 | 250 €/m2 | |
Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti | |||
Esterno | 144 €/m2 | 120 €/m2 | |
Interno/terreno | 180 €/m2 | 150 €/m2 | |
Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali | |||
Zone climatiche A, B e C | senza zone climatiche | ||
– Esterno/diffusa | 180 €/m2 | 150 €/m2 | |
– Interno | 96 €/m2 | 80 €/m2 | |
– Parete ventilata | 240 €/m2 | 200 €/m2 | |
Zone climatiche D, E ed F | |||
– Esterno/diffusa | 195 €/m2 | ||
– Interno | 104 €/m2 | ||
– Parete ventilata | 260 €/m2 | ||
Sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi | |||
Zone climatiche A, B e C | |||
– Serramento | 660 €/m2 | 550 €/m2 | |
– Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) | 780 €/m2 | 650 €/m2 | |
Zone climatiche D, E ed F | |||
– Serramento | 780 €/m2 | 650 €/m2 | |
– Serramento + chiusura oscurante (persiana, tapparelle, scuro) | 900 €/m2 | 750 €/m2 | |
Installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione | 276 €/m2 | 230 €/m2 | |
Impianti a collettori solari | |||
Scoperti | 900 €/m2 | 750 €/m2 | |
Piani vetrati | 1.200 €/m2 | 1.000 €/m2 | |
Sottovuoto e a concentrazione | 1.500 €/m2 | 1.250 €/m2 | |
Impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione (*) | |||
Pnom ≤ 35kWt | 240 €/kWt | 200 €/kWt | |
Pnom > 35kWt | 216 €/kWt | 180 €/kWt | |
Impianti con micro-cogeneratori | |||
Motore endotermico / altro | 3.720 €/kWe | 3.100 €/kWe | |
Celle a combustibile | 30.000 €/kWe | 25.000 €/kWe | |
Impianti con pompe di calore (*) | |||
Tipologia di pompa di calore | Esterno/Interno | ||
Compressione di vapore elettriche o azionate da motore primo e pompe di calore ad assorbimento | Aria/Aria | 720 €/kWt (**) | 600 €/kWt (**) |
Altro | 1.560 €/kWt (**) | 1.300 €/kWt (**) | |
Pompe di calore geotermiche | 2.280 €/kWt | 1.900 €/kWt | |
Impianti con sistemi ibridi (*) | 1.860 €/kWt1 | 1.550 €/kWt1 | |
Impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili (*) | |||
Pnom ≤ 35kWt | 420 €/kWt | 350 €/kWt | |
Pnom > 35kWt | 540 €/kWt | 450 €/kWt | |
Impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore | |||
Fino a 150 litri di accumulo | 1200 | 1000 | |
Oltre 150 litri di accumulo | 1500 | 1250 | |
Installazione di tecnologie di building automation | 60 €/m2 | 50 €/m2 |
(*) Nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono 180 €/m2 per sistemi radianti a pavimento, o 60 €/m2 negli altri casi, ove la superficie si riferisce alla superficie riscaldata.
(**) Nel caso di pompe di calore a gas la spesa specifica massima ammissibile è pari a 1.200 €/kWt.