Al momento le Commissioni riunite 6a e 10a del Senato sono impegnate ad esaminare il ddl di conversione del Decreto Energia nel testo incardinato il 29 marzo 2022. Il provvedimento è nel calendario dei lavori dell’Assemblea il 10 maggio 2022, alle 16,30. Importante è ricordare che la legge di conversione dovrà essere approvata entro il 20 maggio 2022 (60 giorni dal 21 marzo 2022) pena decadenza del Decreto Legge.
Tra gli emendamenti presentati spiccano quelli che chiedono l’inserimento all’interno del Decreto Legge dell’art. 10-bis che avrebbe l’obiettivo di dare più tempo a contribuenti, imprese e professionisti impegnati nei lavori di superbonus 110% con specifico riferimento:
- ai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero le persone fisiche che intervengono sugli edifici unifamiliari;
- al sismabonus-acquisti potenziato al 110%, di cui all’art. 16, comma 1-septies del Decreto Legge n. 63/2013, che come è ormai noto scade il 30 giugno 2022.
Si rammenta che per gli edifici unifamiliari, l’attuale versione dell’art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio prevede che si possa arrivare al 31 dicembre 2022 ma solo se al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo. Una formulazione di per sé vaga che sta creando problematiche e dubbi su quali siano esattamente le spese da prendere in considerazione per il raggiungimento del 30% e che in molti casi non si riuscirà a rispettare a causa delle copiose modifiche arrivate nel primo trimestre 2022 al Decreto Rilancio che, come sempre accade, hanno bloccato contratti e cantieri in attesa di certezze.
Per quanto concerne il sismabonus-acquisti, ovvero la detrazione fiscale riconosciuta agli acquirenti di case antisismiche realizzate da imprese di costruzione a seguito di interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, l’attuale quadro normativo consente l’utilizzo della aliquota potenziata al 110% solo se l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022.
Tra gli emendamenti presentati al ddl di conversione del Decreto Energia molti prevedono:
- la modifica dell’art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio, con l’abrogazione dal secondo periodo delle parole “a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo”, che consentirebbe alle unifamiliari di arrivare a fine 2022 senza alcuna verifica del SAL;
- l’inserimento, sempre nel comma 8-bis, di un ultimo periodo che prevede: “Per gli interventi di cui all’articolo 16, comma 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2013, n.90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento”, mediante il quale il sismabonus-acquisti potenziato a 110% potrebbe essere utilizzato per tutto il 2022.