Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n.81/2008) ha recentemente subito diverse importanti modifiche, tra cui quelle all’art. 37, inerente gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sul tema, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha rilasciato la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, in cui fornisce alcune indicazioni relative alla norma.
In particolare, la Circolare chiarisce alcuni aspetti sull’applicazione della nuova normativa (l’art. 13 del D.L. n. 146/2021) sia nei confronti dei datori di lavoro, che dei dirigenti e dei preposti, oltre che sull’obbligo di addestramento.
Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale “il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.
In primis la disposizione individua quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, “un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.
Inoltre sarà l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i suoi contenuti minimi per il corretto adempimento.
La Circolare ricorda pure che il comma 7 dell’art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che “i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.
La disposizione adesso è stata modificata, specificando che oggi è necessaria, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.
Il nuovo comma 7-ter, con riguardo alla figura del preposto, stabilisce che “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Esso quindi prevede una formazione “adeguata e specifica” da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, i cui contenuti saranno declinati entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza.
In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.
Dato che gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente, essi, non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.
Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento, che trovano immediata applicazione e tracciamento in un “apposito registro informatizzato” che riguarderà, le attività svolte successivamente all’entrata in vigore del provvedimento (21 dicembre 2021). Nel caso di accertata assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021, si realizza la violazione degli obblighi su menzionati Non rileva invece ai fini sanzionatori il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale l’Ispettorato paventa la possibile emanazione di una disposizione.