MIT: RIBASSO SUL TOTALE DELL’IMPORTO CONTRATTUALE, COMPRENSIVO DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Il Codice dei Contratti Pubblici, nella formulazione dell’articolo 41 comma 14, ha sollevato dubbi in merito alla possibilità di poter effettuare un ribasso d’asta che riguardasse anche gli importi relativi al costo della manodopera. Ciò in quanto la norma prevede che i “costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso”. Su questo punto è intervenuto il MIT con parere n. 2505 del 17/04/2024.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il dubbio nasce dalla lettura letterale dell’articolo 41, relativo alla progettazione delle stazioni appaltati delle procedure di gara, e nello specifico, il comma 14 che cita: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l’importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale”.

La lettera della norma desta incertezza nella stazione appaltante che si rivolge con un quesito al MIT. In concreto si chiede come deve procedere una stazione appaltante in fase di determinazione dell’importo soggetto a ribasso nelle nuove procedure di gara da indire. In particolare: I costi della manodopera devono essere inclusi nell’importo soggetto a ribasso? O devono essere comunque esclusi, a norma della previsione del Codice?

LA RISPOSTA DEL MIT

Il MIT, proseguendo sulla linea della recente giurisprudenza (TAR Toscana sentenza n. 120 del 29.01.2024), conferma che la stazione appaltante è tenuta a indicare, come parametro, quanti sono i costi della manodopera che influiscono nella determinazione della base d’asta, dopodiché l’operatore economico potrà effettuare un ribasso complessivo nella sua offerta, e nel ribasso si potranno includere anche gli importi computati dalla stazione appaltante alla voce della manodopera. Se nel ribasso complessivo offerto dall’operatore economico risulti un valore della manodopera minore rispetto a quello parametrato dalla stazione appaltante, essa dovrà valutarne adeguatamente le giustificazioni al fine di valutare la regolarità dell’offerta presentata.

LA POSIZIONE DELL’ANAC

La risposta del Ministero resta in linea con una precedente pronuncia di ANAC, (N. 528 DEL 15.11.2023)  la quale, interpellata nel merito dell’applicazione della norma, si era così espressa: “L’articolo l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 nella parte in cui stabilisce che i costi  della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l’obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli  atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su  cui applicare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale.

CONCLUSIONE

Pertanto il ribasso deve essere effettuato sul totale complessivo del valore dell’appalto, esclusi unicamente gli oneri di sicurezza da interferenza, esattamente come in costanza del previgente Codice. Il costo della manodopera è effettivamente ribassabile, ma questo ribasso va adeguatamente quantificato e giustificato.