Con parere n. 3915 del 11/12/2025 il MIT ha chiarito i limiti della qualificazione SOA per le imprese subappaltatrici in appalti con unica categoria prevalente.
Il focus è chela qualificazione SOA del subappaltatore NON deve coprire l’intero importo dell’appalto, ma esclusivamente l’importo dei lavori effettivamente affidati in subappalto.
Le condizioni per la regolarità:
- Quota subappaltabile: Deve rimanere inferiore al 50% dell’importo complessivo.
- Divieto di prevalenza: Non può essere affidata a terzi la parte prevalente delle lavorazioni (rispetto a quella eseguita dall’appaltatore).
- Proporzionalità: Il requisito richiesto deve essere commisurato alla prestazione svolta, a tutela della concorrenza.
Questo consente alle imprese di affidare quote di lavori a subappaltatori qualificati per la loro specifica fascia di competenza, senza pretendere requisiti sproporzionati rispetto all’incarico.



