Nella conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. Milleproroghe 2022), sono state previste alcune modifiche alla normativa antincendio per scuole, asili e università.
Nello specifico con la legge n. 15/2022 del 25 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, n. 49, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi“, sono stati apportati alcuni cambiamenti all’articolo 6, con l’inserimento del comma 3-bis e la modifica del comma 3-ter. Vediamone i dettagli.
In particolare, il comma 3-bis dispone che “Dopo il comma 2-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è inserito il seguente: “2-ter. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici, i locali e le strutture delle università e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non si sia provveduto al predetto adeguamento, è stabilito al 31 dicembre 2024“. Il termine di adeguamento alla norme antincendio per questa tipologia di edifici era precedentemente fissato al 31 dicembre 2022.
Il comma 3-ter invece stabilisce che “All’articolo 4-bis del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: ‘3-bis. Con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, sono definite idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento. Con il decreto di cui al presente comma, fermo restando il termine del 31 dicembre 2024, sono altresì stabilite scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive’”.
Con la disposizione viene quindi modificato l’articolo 4-bis del D.L. n. 59/2019, il quale definisce un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, rimandando a un decreto ministeriale, a firma del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell’università e della Ricerca, finalizzato a individuare misure gestionali idonee per la mitigazione del rischio di incendio per questa tipologia di fabbricati, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento il cui termine è previsto sempre per il 31 dicembre 2024.
Con la legge di conversione è stato anche introdotto all’art.7 il comma 4-ter, inerente la normativa antincendio per immobili del Ministero della Cultura: nello specifico esso sposta dal 31 dicembre 2022, scadenza prevista dal comma 567 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per l’adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi degli edifici individuati dallo stesso Ministero della cultura sui propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché le sedi degli altri Ministeri oggetto di vincolo ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).