Con la conversione in legge n. 215/2021 del D.L. del 21 ottobre 2021, n. 146, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, sono state introdotte alcune importanti modifiche al D.lgs. n.81/2008 (“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”), non solo per i lavoratori, ma anche per datori di lavoro e dirigenti.
Tra le nuove disposizioni presenti in legge di conversione si segnalano:
- Obbligo di individuazione del preposto alla sicurezza (artt. 18 e 19);
- Individuazione del preposto in caso di appalto (art.26);
- Sistema di vigilanza (art. 13);
- Contrasto lavoro irregolare (art.14) e nuovo allegato I, con i casi di sospensione dell’attività imprenditoriale;
- Formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro e formazione biennale per il preposto (art. 37);
- Sanzioni per il datore di lavoro e dirigente (art. 55);
- Introduzione del Sistema Informativo Nazionale di prevenzione (art. 8)
Analizziamo alcuni delle novità.
Si segnala soprattutto l’art. 18 che sancisce l’obbligo di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività.
Come disposto dall’art. 19, nuova lettera a), oltre a sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, i preposti dovranno intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, dovranno interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Sempre a proposito del preposto, all’art. 26, comma 8 bis, viene stabilito che in regime di appalto o subappalto i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori dovranno comunicare espressamente al committente il personale che riveste il ruolo di preposto.
Importante novità è quella introdotta dal comma 7, che stabilisce l’obbligo di formazione anche per il datore di lavoro. Adesso infatti, al pari di dirigenti e preposti, deve ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Formazione continua anche per i preposti: essa va fatta in presenza, ripetuta con cadenza almeno biennale e “comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
Ancora l’art. 55, recante le sanzioni per violazioni delle disposizioni, è stato modificato: esso prevede l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell’articolo 37, comma 1, lettera7- ter, relativo al nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto.
La legge n. 215/2021 ha apportato importanti modifiche all’art. 13, inerente il Sistema di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, si stabilisce che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) rientra fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza; viene introdotto il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale, oltre all’obbligo annuale per l’Ispettorato di produrre una relazione analitica sull’attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
Inoltre, con l’introduzione dell’art. 13-bis, viene esclusa la responsabilità civile, amministrativa e penale dei dirigenti scolastici, qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati.