L’ANAC ha pubblicato la delibera n. 77 del 16 febbraio 2022, contenente le Indicazioni di carattere generale in materia di obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 33 del 2013 “Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici”.
L’Autorità ha fornito indicazioni sugli obblighi di pubblicazione per i pagamenti informatici di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 33/2013
La delibera vuole essere un orientamento sulle modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione per i pagamenti informatici di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 33/2013. Il documento fa seguito al rinvio operato da tale disposizione all’art. 5 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) che ha previsto l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma elettronica cd. pagoPA, i pagamenti spettanti attraverso sistemi di pagamento elettronico.
L’art. 5 del CAD è stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno aggiornato i contenuti. La formulazione attuale prevede:
- al comma 1, “l’obbligo di accettare, tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull’uso del credito telefonico”;
- comma 2 che “al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l’autenticazione dei soggetti interessati all’operazione in tutta la gestione del processo di pagamento”.
Da tali nasce il sistema pagoPA, gestito dall’omonima società PagoPA S.p.A., per effettuare i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino.
L’obbligo per i soggetti tenuti all’adozione delle disposizioni del CAD, di cui all’art. 2, co. 2, sarà in vigore dal 28 febbraio 2021.
I soggetti da tale data dovranno integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma ovvero di avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, co. 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma.
Le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici attraverso pagoPA sono dettate dalle “Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi” del luglio 2018, adottate dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) in virtù del comma 4 dello stesso art. 5 del CAD.
I soggetti che devono o possono utilizzare la piattaforma pagoPA:
- soggetti tenuti all’obbligo di utilizzo esclusivo del sistema pagoPA. In tale categoria di soggetti rientrano:
- le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- gli ordini professionali, in quanto enti pubblici non economici;
- gli enti pubblici economici previsti nell’elenco annuale Istat relativo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Qualora tali soggetti siano in attesa dell’integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d’Italia e della Ragioneria dello Stato, in via residuale e temporanea, pubblicano i codici IBAN del loro conto corrente per la gestione delle proprie entrate.
Nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici” i soggetti su menzionati possono assolvere all’ obbligo di cui all’art. 36 del d. lgs. n. 33/2013 Soggetti che non hanno obbligo esclusivo dell’utilizzo di pagoPA:
- Società in controllo pubblico di cui al d.lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), escluse le società quotate di cui all’art. 2, co. 1, lett. p) del medesimo decreto;
- gestori di servizi pubblici, società a partecipazione pubblica e gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013.
In questo caso, i soggetti assolvono all’ obbligo di cui all’art. 36 pubblicando sui propri siti istituzionali, nella sezione “Società trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
- a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX;
- b) gli altri metodi di pagamento non integrati al sistema pagoPA eventualmente utilizzati, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.
- Soggetti non obbligati ma comunque tenuti alla trasparenza:
- gli enti pubblici economici di cui all’art. 2 bis, co, 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013 non inclusi nell’elenco ISTAT
- se non gestori di servizi pubblici, sia le società a partecipazione pubblica, sia gli altri enti di diritto privato di cui all’art. 2bis, co. 2 lett. c) e 3, d.lgs. 33/2013.
Questi soggetti assolvono all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 36, secondo quanto già indicato da ANAC nell’allegato 1 alla Delibera 1134/2017, ossia pubblicando:
- a) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria oppure
- b) i codici identificativi del conto corrente postale;
- c) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento.
Nella delibera è incluso l’Allegato 1, contenente una tabella che sintetizza le modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 36 del d.lgs. 33/2013.