Gare telematiche e invio offerta tecnica: se un operatore economico riscontra degli oggettivi limiti nel caricamento della documentazione, è dovere della stazione appaltante approntare le soluzioni alternative per consentire il pieno esercizio dei diritti partecipativi dei concorrenti.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato, III sezione, con la sentenza n. 8258/2021, relativa all’appello presentato da un operatore economico, dopo che il Tar Puglia aveva annullamento l’aggiudicazione in suo favore di una gara per violazione della lex specialis e dei principi di par condicio tra operatori da parte di una Stazione Appaltante.
In particolare, il ricorrente è un RTI che aveva presentato i documenti relativi all’offerta tecnica non soltanto mediante la piattaforma telematica predisposta allo scopo, ma anche all’interno di DVD consegnati a mano al seggio di gara, entro il termine stabilito dal bando. Tale consegna era stata autorizzata dal RUP a seguito della segnalazione ricevuta dall’operatore, che lamentava il fatto che i documenti caricati in piattaforma, dovendo rispettare un certo limite di peso, risultavano poco leggibili. Da qui, la possibilità da parte della Stazione Appaltante di consegnare una copia fisica dei documenti digitali, in formato .pdf in alta risoluzione. Inoltre tali documenti, contenenti mappe tecniche, erano stati allegati separatamente alla relazione, che doveva essere al massimo di 250 pagine in formato A4.
L’operatore si è quindi aggiudicato il bando, per cui sia la consegna dei CD con i file in alta risoluzione, che l’invio separato delle mappe sono stati contestati da altri concorrenti tramite ricorso al TAR. Il giudice amministrativo ha accolto le lamentazioni, motivando la propria sentenza partendo dall’assunto che l’illegibilità dei file presenti nella piattaforma telematica rendeva di fatto l’offerta nulla.
Il Consiglio di Stato non è stato invece dello stesso avviso. Innanzitutto Palazzo Spada non ha ravvisato violazione della lex specialis: in particolare, l’indicazione del disciplinare di gara, con riferimento al “peso” dei singoli files da produrre sulla piattaforma telematica in sede di presentazione dell’offerta (pari a 7Mbyte), non era accompagnata da alcuna sanzione escludente.
Secondo il Collegio, si tratta di un’indicazione ragionevole, perché un limite tecnologico della struttura tecnica utilizzata dalla stazione appaltante al fine di veicolare i flussi informativi con i concorrenti alla gara non può inficiare l’ottimale perseguimento da parte della stazione appaltante dell’obiettivo primario della gara, relativo alla individuazione dell’offerta qualitativamente più conveniente.
Analoga considerazione per il limite di 250 pagine stabilito la relazione tecnica, che non risulta violato attraverso la produzione di mappe in allegato: il capitolato, nel dettagliare i contenuti dell’offerta tecnica, indicava infatti separatamente, quali elementi dell’offerta, “un dettagliato studio di copertura costituente parte integrante della relazione tecnica” e le “mappe”. Essi quindi non erano inclusi nel computo delle 250 pagine ed erano anche presentabili anche in f.to diverso dall’A4 da utilizzare per la relazione.
La stazione appaltante ha il dovere di rimuovere ostacoli alla presentazione offerte
Secondo il Consiglio di Stato, quindi, non si può considerare irrituale, e quindi sanzionabile con l’esclusione dalla gara, la modalità seguita dall’operatore economico nel presentare alla stazione appaltante delle mappe “ad alta risoluzione” in formato .pdf. Questo appunto perché non si può opporre al concorrente, quale ostacolo alla formulazione della proposta migliorativa, anche ai meri fini della sua più efficace rappresentazione tecnico-descrittiva, un limite tecnologico della struttura utilizzata dalla stazione appaltante ai fini della acquisizione delle offerte. Non solo: qualora tale limite sia concretamente riscontrato in sede di presentazione dell’offerta da parte di un concorrente costituisce un dovere (più che una mera facoltà) della stazione appaltante, il cui rispetto è esigibile dal concorrente che sia incorso nel suddetto ostacolo tecnico-pratico, approntare le soluzioni alternative al fine di consentire ad esso il pieno esercizio dei suoi diritti partecipativi.
Non si può per altro sostenere una violazione del principio di par condicio competitorum in danno degli altri concorrenti, rilevando solo, in senso contrario, che la stessa opportunità era astrattamente concessa a tutti i concorrenti. Oltretutto la commissione giudicatrice ha esaminato i soli files contenuti nel DVD, perfettamente coincidenti con quelli caricati sulla piattaforma telematica, con conseguente garanzia della “cristallizzazione” dell’offerta tecnica.
Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente annullamento della sentenza di primo grado e conferma dell’aggiudicazione dell’appalto al RTI che aveva presentato l’offerta tecnica anche su supporto DVD.