La prima volta che il libretto delle misure viene citata nel nostro ordinamento è con il R.D. n. 350/1895, poi una definizione più approfondita è arrivata con l’art. 158 del d.P.R. n. 554/1999 (il regolamento di attuazione della legge quadro n. 109/1994).
Definizione integralmente riportata nell’art. 183 del d.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei contratti, D.Lgs. n. 163/2006) per la quale il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
La nuova definizione di libretto delle misure è contenuta nell’art. 14 del D.M. n. 49/2018 (Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione») che riporta l’elenco dei documenti contabili predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati.
Tra questi documenti, appunto, il libretto delle misure delle lavorazioni e delle provviste che contengono la misurazione e classificazione delle lavorazioni effettuate dal direttore dei lavori.
Il libretto delle misure: i compiti del direttore dei lavori
Il direttore dei lavori cura che i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto.
In caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il direttore dei lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.
Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.
I libretti delle misure possono altresì contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.
Il giornale dei lavori e il libretto delle misure negli appalti privati finanziati con bonus edilizi
Benché il giornale dei lavori e il libretto delle misure siano documenti contabili previsti negli appalti pubblici, qualche riflessione dovrebbe essere fatta su un possibile loro utilizzo per i lavori privati che prevedono detrazioni fiscali o fondi a carico dello stato.