L’esecuzione di lavori pubblici è regolata da precisi documenti stabiliti dalla normativa. Tra questi il giornale dei lavori che altro non è che l’annotazione di tutto quello che avviene dal punto di vista tecnico e contabile all’interno del cantiere.
Il giornale dei lavori, di essenziale importanza ed indispensabile qualsiasi sia l’importo dei lavori le cui caratteristiche sono contenute all’interno dell’art. 14 del D.M. n. 49/2018., può costituire, un documento di particolare interesse nei casi di contenzioso, in quanto nello stesso possono ritrovarsi elementi essenziali per contestare eventuali pretese dell’Appaltatore.
Il giornale dei lavori: i contenuti
Il giornale dei lavori fa parte di quella serie di documenti contabili predisposti e tenuti dal direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di cantiere, se dal medesimo delegati, e deve contenere per ciascun giorno di lavoro:
- l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni;
- la qualifica e il numero degli operai impiegati;
- l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori;
- l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore, documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali eventi infortunistici;
- l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi le osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possono essere utili;
- le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP e del direttore dei lavori;
- le relazioni indirizzate al RUP;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;
- le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi;
Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’esecutore possono essere annotate dall’assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.
Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dei predetti soggetti delegati.
Benché il giornale dei lavori sia un documento necessario negli appalti pubblici, qualche riflessione dovrebbe essere fatta su un possibile suo utilizzo (unitamente agli altri documenti contabili previsti dal Codice dei contratti) per i lavori privati che prevedono detrazioni fiscali o fondi a carico dello stato.
L’analogia tra pubblico e privato finanziato con fondi pubblici consentirebbe allo Stato un maggiore controllo sulla spesa senza la necessità di alcun Decreto anti-frode.