Con la recente Delibera n. 13 del 21 gennaio 2026, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha messo un punto fermo su una pratica che spesso ostacola la partecipazione delle imprese alle gare d’appalto: la richiesta da parte delle Stazioni Appaltanti di requisiti tecnici aggiuntivi rispetto alla certificazione SOA.
L’ANAC ha accolto la contestazione di un operatore economico, sancendo l’illegittimità di tale clausola.
Il principio espresso dall’Autorità si fonda su un’interpretazione rigorosa del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 36/2023):
- L’attestazione SOA è “autosufficiente”: Ai sensi dell’art. 100, comma 4, il possesso della SOA in categorie e classifiche adeguate rappresenta condizione necessaria e sufficiente per dimostrare la capacità tecnica e finanziaria.
- Niente requisiti extra sotto i 20,6 milioni: La legge (art. 103 del Codice) permette di richiedere requisiti aggiuntivi solo per appalti di importo superiore a € 20.658.000. Sotto questa soglia, le Stazioni Appaltanti non possono esigere “fatturato” o “lavori analoghi” oltre a quanto già certificato dalla SOA.
- Tutela della concorrenza: Introdurre barriere all’ingresso ulteriori rispetto alla qualificazione SOA limita ingiustificatamente la platea dei concorrenti e complica l’accesso al mercato.
L’ANAC ha invitato la Stazione Appaltante a espungere la clausola illegittima e a riammettere i concorrenti esclusi.

