La pubblicazione ed entrata in vigore del D.L. n. 13/2022 ha previsto nuovi controlli per il rilascio del visto di conformità necessario per il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi
L’avvento del primo pacchetto delle misure antifrode ha ampliato il perimetro di applicazione dei sistemi di controllo previsti dal Decreto Rilancio per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus).
Le misure di controllo dopo il D.L. n. 157/2021
Entrando nel dettaglio, il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) ha:
- modificato l’art. 119, comma 11 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) inserendo l’obbligo di visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese anche in caso di utilizzo diretto del superbonus senza la precompilata dell’Agenzia delle Entrate;
- inserito all’art. 121 del Decreto Rilancio il comma 1-ter che ha esteso visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese nel caso di utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) agli interventi che beneficiano dei bonus edilizi indicati al successivo comma 2 (tra i quali il bonus casa, ecobonus e sismabonus ordinari, bonus facciate, fotovoltaico e colonnine di ricarica ordinari).
Misure poi abrogate e rimesse integralmente nel Decreto Rilancio dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Il visto di conformità dopo il D.L. n. 13/2022
Dopo la Legge di Bilancio 2022 sono intervenute nel mondo delle detrazioni fiscali:
- il Decreto Legge n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter);
- il Decreto Legge n. 13/2022 che ha abrogato il Sostegni-ter, modificato il meccanismo delle opzioni alternative e previsto nuove sanzioni e obblighi in capo ai professionisti che si occupano delle asseverazioni e attestazioni tecniche.
Tra queste cambia la tipologia di cui deve essere dotato il tecnico, oltre che alcuni obblighi inerenti il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) delle imprese che eseguono interventi che accedono ai bonus edilizi.
Visto conformità: errori frequenti
D. Dott. Rosano quali sono gli errori più frequenti che ha individuato nelle pratiche di superbonus 110% e altri bonus edilizi per il rilascio del visto di conformità?
R. Prima di elencare gli errori e/o difformità che riscontriamo noi professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità sulle comunicazioni dei cessioni del credito (a seguito di interventi edilizi rientranti nel c.d. superbonus 110% ovvero nei bonus edilizi “minori”), ritengo opportuno porre l’accento sulla natura di questo utile strumento di controllo introdotto già nel lontano 1997. Invero, la natura del visto di conformità non è stata mai cambiata nel corso degli anni. Infatti, nonostante il tecnicismo dei controlli da realizzare nell’ambito degli interventi edilizi richieda delle nuove conoscenze in capo ai professionisti abilitati, l’attività di controllo è di natura meramente formale e mai di merito. Si evidenzia che in nessun caso sarebbe possibile addivenire ad una conclusione diversa da quella appena illustrata, non fosse altro che la documentazione tecnica ed urbanistica che il professionista incaricato al rilascio del visto di conformità si troverà a verificare è estranea al perimetro dei documenti reperibili in ambito fiscale. Il controllo documentale preventivo al rilascio del visto di conformità nel settore degli interventi edilizi è, altresì, finalizzato alla verifica della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Va da se che sarà cura del professionista incaricato raccogliere ed ordinare tutta la documentazione necessaria ai controlli del caso. Di talché, fatta questa doverosa premessa, ne consegue che gli errori riscontrati in sede di raccolta documentale sono prevalentemente di carattere formale. Di seguito alcune casistiche riscontrate dal sottoscritto:
- lacune nella documentazione consegnata dai beneficiari;
- visura catastali non aggiornate rispetto ai titolari dei diversi diritti reali sui beni immobili oggetto di interventi edilizi (proprietà, nuda proprietà ecc.);
- utilizzo da parte degli amministratori di condominio di tabelle millesimali notevolmente datate;
- delibere assembleari condominiali poco esaustive rispetto all’importanza della delibera;
- rilascio di dichiarazioni sostitutive di atto notorio standardizzate e non adiacenti alla tipologia di intervento realizzato;
- rilascio da parte dei tecnici di asseverazioni sulla congruità delle spese sostenute eccessivamente generiche e poco dettagliate.
- errori nelle fatture emesse dalle imprese edili o dai general contractor errate relativamente ai regimi iva da applicare in caso di ribaltamento delle spese professionali (mandato con o senza rappresentanza).
Il visto di conformità dopo il D.L. n. 13/2022
D. Dopo le ultime modifiche apportate dal D.L. n. 13/2022, com’è cambiato il suo lavoro per il rilascio del visto di conformità?
R. E’ noto come l’entrata in vigore del D.l. del 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) – con particolare riferimento agli artt. 119 e seguenti – è stata prevista la possibilità di beneficiare di importanti detrazioni fiscali in caso di realizzazione di interventi edilizi.
Lo sforzo legislativo è stato particolarmente efficace laddove ha consentito, in alternativa alla possibilità per i contribuenti di “spalmare” le detrazioni fiscali in più anni, di poter cedere il credito erariale derivante dalle detrazioni fiscali mediante i meccanismi dello sconto in fattura ovvero della cessione diretta del credito. In altri termini, i bonus edilizi consentono al contempo di incentivare i contribuenti al recupero/ripristino del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di liquidare celermente e finanziariamente il credito scaturente dalle detrazioni fiscali connesse agli interventi edilizi. Ad oggi non v’è dubbio che la scelta legislativa di introdurre i bonus edilizi con i meccanismi di cui si è detto prima ha prodotto degli effetti positivi causando una crescita esponenziale del settore edile. Tuttavia, come spesso accade quando si innesca un sistema virtuoso senza freni la possibilità di perdere il controllo è sempre dietro l’angolo. Secondo gli addetti ai lavori è proprio quest’ultima la motivazione che ha spinto l’attuale Governo ad emanare prima il D.l. dell’11 novembre 2021, n. 157 (altrimenti noto come D.l“Antifrodi”) ed adesso il D.l. dell’25 febbraio 2022, n. 13.
Quest’ultimo intervento normativo ha ulteriormente focalizzato l’attenzione sui c.d. “controlli filtro” introdotti con il DL Antifrodi in termini di sanzioni sui soggetti tenuti al rilascio delle asseverazioni e massimali di copertura assicurativa, rivisto il numero delle cessioni del credito successive alla prima, nonché introdotto dei nuovi obblighi formali e sostanziali in tema di costo del lavoro per le imprese edili.
L’attività svolta dal sottoscritto dopo l’entrata in vigore del DL 13/2022 non è cambiata drasticamente. Invero, sono aumentati i controlli che il professionista deve porre in essere per poter rilasciare il visto di conformità. Il riferimento è in particolare:
- alla verifica del massimale della copertura assicurativa di cui deve essere dotato il professionista che rilascia le asseverazioni superbonus, prevedendo che esso debba essere almeno pari agli importi di ciascun intervento con riguardo al quale rilascia attestazioni e asseverazioni. A parere del sottoscritto sarà necessario che il tecnico rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dove dichiari quanto richiesto dalla norma;
- agli interventi edilizi di importo superiore ad € 70.000 ed avviati successivamente al 27 maggio 2022. Al verificarsi di queste due condizioni, affinché le imprese edili possano partecipare alle cessioni del credito ovvero vedersi riconosciuti i benefici di cui agli artt. 119 e sg. del DL Rilancio, devono applicare nei rapporti di lavoro dipendente i contratti collettivi del settore edile nazionali e territoriali. Compito di coloro che rilasciano il visto di conformità è verificare che il contratto collettivo sia indicato nel contratto di appalto e riportato nelle fatture emesse a seguito degli interventi realizzati.
Le violazioni “meramente formali”
D. L’art. 119, comma 5-bis del Decreto Rilancio parla di violazioni “meramente formali” che non comportano la decadenza del beneficio fiscale. Potrebbe farci degli esempi e come è possibile correggere questi errori?
R. Ai sensi dell’attuale art. 119, comma 5-bis, primo periodo: “Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata”.
Con estrema sincerità il sottoscritto ha riscontrato molte difficoltà nell’individuare degli errori “meramente formali” in grado di non creare problemi alle verifiche poste in essere dall’Agenzia delle Entrate. Sul tema a mio avviso è stata poco esauriente anche la risposta fornita dal MEF in data 22/09/2021 (C.5/06701). Sul punto sarebbe auspicabile un intervento dell’Agenzia delle Entrate che chiarisca cosa possa essere considerato errore formale.