La Corte di Cassazione con la sentenza n. 2267/2022 ha evidenziato che un ordine di demolizione può essere sospeso nel momento in cui il responsabile dell’abuso presenta un’istanza di sanatoria edilizia e il giudice dell’esecuzione è tenuto a valutarne attentamente l’eventuale sussistenza perché l’Amministrazione possa poi procedere in tempi brevi e ragionevoli all’emanazione di un nuovo provvedimento.
La Cassazione ricorda che il giudice è tenuto a valutare attentamente le eventuali condizioni per fare accogliere o meno un’istanza di sanatoria
Il caso in esame riguarda il ricorso proposto per violazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), contro l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione che aveva accolto parzialmente un’istanza di revoca dell’ordine di demolizione.
La Cassazione ha affermato che sso può essere sospeso solo quando sia possibile, sulla base di elementi concreti, che venga adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale, nel giro di brevissimo tempo, un provvedimento in contrasto insanabile con l’ordine di demolizione.
La Corte ha ribadito inoltre che, in tema di reati edilizi, ai fini della revoca o sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive in presenza di una istanza di condono o di sanatoria, il giudice dell’esecuzione è tenuto a una attenta disamina dei possibili esiti e tempi di definizione della procedura ed in particolare:
- ad accertare il possibile risultato dell’istanza;
- se esistono cause ostative al suo accoglimento;
- nel caso di insussistenza, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
Si rammenta inoltre che in tema di reati edilizi, il soggetto che invoca in sede esecutiva la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione non ha un onere probatorio, ma solo un onere di allegazione dei documenti a corredo dell’istanza. Questo perché incombe poi sull’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti.