Con la sentenza del TAR Lazio Roma sez. III 17/5/2024 n. 9871 i giudici intervengono su un tema di grande attualità: la qualificazione e partecipazione alle gare dei consorzi stabili, anche in considerazione della novità che hanno riguardato i consorzi stabili nel nuovo Codice (DLgs.36/2023) che rendono l’istituto particolarmente flessibile e competitivo.
Nel caso di specie i giudici respingono il ricorso presentato, ritenendo che nel caso di consorzi stabili, l’obbligo per il consorzio sarebbe soltanto quello di indicare le consorziate per cui si concorre e non anche i lavori che devono essere realizzati dalle singole consorziate, a differenza di quanto previsto per consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei di imprese
Quanto meno, secondo i giudici, tale previsione (ovvero l’indicazione delle quote di lavori) non può essere inserita nei bandi a pena di esclusione. Sebbene, infatti, il disciplinare di gara prevedesse effettivamente l’obbligo, per tutti i consorzi (e quindi anche per i consorzi stabili) di indicare i lavori da realizzare a cura delle singole consorziate (cfr. art.5 del disciplinare di gara “in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma I, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 [e quindi anche i consorzi stabili ndr], nella domanda di partecipazione devono essere indicate le parti dei lavori che saranno eseguite dalle diverse imprese e le specifiche imprese consorziate che eseguiranno le attività lavorative”) tale indicazione, secondo i giudici, non doveva essere intesa “a pena di esclusione” per tre ordini di motivi.
Il primo motivo è una lettura in chiave sistemica del disciplinare di gara (coordinamento con altra disposizione del disciplinare che prevede espressamente la “non ammissione” nel caso di mancata indicazione delle quote di lavori soltanto nel caso di consorzi ordinari e raggruppamenti temporanei).
Il secondo motivo è una interpretazione del disciplinare di gara coerente con la normativa (l’art.48, comma 4 circoscrive l’obbligo di indicazione delle parti di lavoro affidate alle singole imprese aggregate unicamente ai RTI ed ai consorzi ordinari; mentre l’art. 47, comma 7 prevede che i consorzi stabili “sono tenuti ad indicare, in sede di offerta” soltanto “per quali consorziati il consorzio concorre”).
Il terzo motivo è una lettura conforme al consolidato quadro giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di indicazione separata delle prestazioni effettuate dai singoli partecipanti al raggruppamento deve intendersi riferito esclusivamente ai RTI e ai consorzi ordinari, dal momento che i consorzi stabili, al contrario, rispondono in proprio della prestazione da eseguirsi, la quale viene quindi integralmente imputata al consorzio stesso (cfr. Cons. St., VI, n. 6165/2020 e in senso
La domanda è se tale indicazione dei giudici possa valere anche dopo l’adozione del nuovo Codice che ha riscritto la norma. Analizzando il testo dell’art. 68 del DLgs. 36/2023 si puo’ affermare che la struttura della norma rimane immutata (rispetto all’art. 48) prevedendosi l’obbligo per i consorzi stabili di indicare soltanto le consorziate per cui si concorre, così come resta ovviamente immutata la funzione del consorzio e anzi ne viene rafforzata. Ciò ci porta a concludere che quanto chiarito dal TAR con riferimento al vecchio Codice valga anche con le nuove disposizioni.