Il Consiglio di Stato, sez. Quinta, con la sentenza n. 202/2022 conferma che la revoca di una procedura di gara è legittima qualora non solo non sia stata ancora effettuata l’aggiudicazione, ma soprattutto quando è motivata da ragioni di pubblico interesse.
Nel caso di specie la procedura è stata revocata per sopravvenute esigenze di tutela della salute pubblica legate alla grave emergenza sanitaria determinata dal Covid-19.
Il Consiglio di Stato ha fatto notare che il provvedimento di revoca è stato correttamente evidenziato che le ragioni di preminente tutela della salute hanno reso inidoneo lo schema della convenzione che la procedura prevedeva, finalizzato soprattutto a contenere i costi. Un’esigenza passata in secondo piano, all’insorgere dell’emergenza pandemica. Da questo punto di vista, la stazione appaltante ha esercitato il potere di riprogrammazione ed indirizzo che le spetta, potere secondo il quale la revoca della procedura di gara era necessaria in considerazione dell’incalzante contesto emergenziale.
Inoltre la delibera si configurava non quale provvedimento di annullamento d’ufficio, ma come atto di revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, attesa la sussistenza di “un preciso interesse pubblico alla rimozione degli atti di gara perché non più idonei … e non corrispondenti alle mutate e sopravvenute esigenze organizzative dell’Amministrazione correlate all’emergenza sanitaria di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19”.
L’esercizio della facoltà di revoca in autotutela è legittimo, perché all’amministrazione spetta, in caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento, la potestà di valutazione discrezionale dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse che hanno reso opportuno l’esercizio dello ius poenitendi, nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa mediante la comparazione fra i contrapposti interessi.
Infatti non avrebbe avuto senso procedere con l’aggiudicazione di un contratto nella consapevolezza che esso si sarebbe dimostrato subito inadeguato, al punto da dover immediatamente azionare, prima ancora della stipula, istituti di legge destinati ad assolvere necessità impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto.
Mentre la documentazione di gara a suo tempo formulata era stata elaborata «in una fase storica specificatamente orientata ad ottenere servizi adeguati, standardizzati e con costi il più possibile contenuti, per razionalizzare la spesa pubblica», alla luce dell’epidemia da Covid-19 tale impostazione è risultata inadeguata e non più funzionale rispetto alla necessità di avere un servizio di effettiva sanificazione.
Quindi è legittima la scelta discrezionale dell’amministrazione di accantonare gli obiettivi di risparmio economico e razionalizzazione della spesa pubblica perseguiti mediante la convenzione, per soddisfare invece le sopravvenute imprevedibili esigenze di preminente tutela della salute pubblica.
L’appello è stato quindi respinto in ogni sua parte, confermando la correttezza della revoca in autotutela della procedura di gara per sopravvenute e gravi esigenze contingenti.