Il Consiglio di Stato (sez. V, 11.11.2025) con la sentenza n. 8798 ha stabilito che nonostante l’art. 104, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 preveda che il contratto di avvalimento sia “normalmente oneroso”, la giurisprudenza chiarisce che la determinazione del corrispettivo è sottratta al sindacato giurisdizionale.
L’inesistenza o l’esiguità del compenso possono essere un elemento indiziante della natura puramente “cartolare” (fittizia) del prestito.
Dunque esclusa tale eventualità sulla base delle obbligazioni assunte dalle parti, la previsione di un corrispettivo (anche se modesto) non è sindacabile.


