Il Consiglio di Stato sezione quinta con la sentenza del 17 marzo 2022 n. 1936 ha precisato che in una gara d’appalto le «idonee referenze bancarie» devono essere tali da riferire sulla qualità dei rapporti in atto con le società e non devono essere consacrate in formule rigide; ammesso comunque il soccorso istruttorio.
Oggetto del contendere era ricorso incidentale che eccepiva l’erroneità della sentenza di primo grado che aveva rigettato la tesi secondo la quale occorreva disporre l’esclusione dell’offerta di un concorrente essendo le attestazioni bancarie prodotte da quest’ultima generiche e/o non rispettose della lex specialis.
I giudici hanno respinto questo motivo di ricorso confermando quanto precisato nella sentenza di primo grado: le «idonee referenze bancarie» devono essere intese nel senso che gli istituti creditizi devono riferire sulla correttezza dei rapporti fra operatore economico e istituto bancario.
In tale contesto le stazioni appaltanti le chiedono, hanno detto i giudici, in considerazione della circostanza che hanno una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici: e ciò in base al fatto che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili.
Ciò precisato, la sentenza ha chiarito che le referenze bancarie «non devono essere consacrate in formule sacramentali, e per la loro idoneità è sufficiente l’indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra la cliente e l’istituto bancario». Saranno quindi definite «idonee» qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto, e all’assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, che siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso. In ogni caso, le referenze bancarie sono suscettibili di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, che ha anche la possibilità di richiedere la loro integrazione mediante altra documentazione.