Il Consiglio di stato, Sez. III con la sentenza del 28 marzo 2022 n. 2253 ha precisato che la competenza e l’esperienza richieste ai commissari in tema di appalto deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto.
Nel caso in esame l’Asl della regione Campania, aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di soccorso con elicottero, idoneo ad eseguire operazioni a supporto del servizio medico d’emergenza. Una ditta aveva proposto ricorso dinanzi al Tar per la Campania per chiedere l’annullamento dell’aggiudicazione poiché, a suo avviso, la composizione della Commissione giudicatrice sarebbe stata carente del requisito della competenza specifica rispetto all’oggetto dell’appalto. Non sarebbe stata, pertanto, adeguatamente valutata la sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria e i giudizi tecnici non avrebbero tenuto conto delle peculiarità tecniche richieste dalla legge di gara.
Contrariamente ai giudici del Tar, che avevano accolto il ricorso, il Consiglio di stato reputa legittimamente composta la commissione giudicatrice.
Ricordiamo che la disciplina introdotta dall’art. 77 del dlgs 50/2016, riferimento normativo in materia, è incentrata sul ruolo fondamentale attribuito all’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, istituito presso l’Anac, nell’ambito del quale si dovrà procedere alla scelta degli “esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto” secondo la speciale procedura disegnata dallo stesso art. 77.
Il Consiglio ha specificato come lo “specifico settore” cui fa riferimento la norma deve essere correttamente interpretato: non deve, cioè, essere richiesta una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto.
Dunque i requisiti di competenza ed esperienza richiesti ai commissari, nel caso in esame, siano soddisfatti dal momento che risulta rappresentata la presenza di componenti portatori di diverse conoscenze ed esperienze professionali, sia di natura gestionale in ambito prettamente sanitario e amministrativo, sia di natura tecnica.