La V sezione del Consiglio di Stato con la pronuncia del 23 giugno 2022, n. 5189 ha affermato che il termine di 180 giorni entro il quale l’Anac deve effettuare l’annotazione sul casellario, dopo un procedimento sanzionatorio, ha natura perentoria.
Oggetto del ricordo riguardava il fatto che una stazione appaltante aveva disposto la risoluzione di un contratto di appalto per grave inadempimento, dandone notizia all’Anac il 18 ottobre 2018 che, a sua volta, avviava il procedimento per l’inserimento dell’annotazione «utile» prevista dall’articolo 213, comma 10 del codice appalti e del regolamento Anac. Il provvedimento conclusivo era arrivato però il 17 maggio 2019, dunque oltre i 180 giorni di legge.
In primo grado il Tar del Lazio aveva respinto il ricorso per l’annullamento del provvedimento Anac, ritenendo che le annotazioni cosiddette «utili» che l’Anac aveva disposto non avessero natura sanzionatoria, costituendo solo uno strumento di pubblicità messo a disposizione delle stazioni appaltanti. Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione affermando che la natura ordinaria dei termini procedimentali non espressamente qualificati come perentori da una norma, se è valida in linea generale, non è applicabile ai provvedimenti sanzionatori. Rispetto a questa categoria di procedimenti, i termini assumono sempre un valore perentorio, a prescindere da un’espressa qualificazione normativa, essendo la perentorietà imposta dal principio di effettività del diritto di difesa dell’incolpato e dal principio di certezza dei rapporti giuridici. Il tempo dell’agire amministrativo sostiene nell’ipotesi del potere sanzionatorio di Anac il soddisfacimento di interessi che sono ulteriori rispetto al mero rilievo dell’avvenuta infrazione. La natura perentoria del termine nel caso di specie può essere desunta dalla necessità della piena realizzazione dell’effetto dissuasivo della sanzione, che esige un lasso temporale più ristretto possibile tra la contestazione della violazione e l’adozione del provvedimento sanzionatorio. Il carattere effettivo della sanzione è condizionato dal rispetto della tempistica procedimentale, poiché se l’irrogazione della sanzione avvenisse a distanza di tempo dalla sua commissione e dall’accertamento fallirebbe l’obiettivo.