La nuova check list per il rilascio del visto di conformità per il bonus facciate del Cndcec, rispetto a quella prevista per il super ecobonus, contiene queste novità: non sono previsti tre Sal ma cinque; sono stati modificati i soggetti agevolati; viene richiesta la localizzazione dell’immobile nelle zone A o B; si prevede la verifica della visibilità delle facciate dalla strada o simili; sono stati modificati i campi relativi alla tipologia degli interventi agevolati; viene richiesta la copia della nuova asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Per poter cedere o scontare in fattura il bonus facciate del 90% (non “eco”), per accordi stipulati dal 12 novembre 2021, la nuova asseverazione di congruità può essere predisposta in forma libera, a patto che i lavori siano «almeno iniziati», dunque tranne nei casi in cui «sia già contenuta in un modello di asseverazione normativamente previsto», come per esempio alla fine dei lavori agevolati con il «bonus facciate eco», iniziato dal 6 ottobre 2020.
Ciò vale anche in caso di lavori già terminati o per il bonus facciate influente dal punto di vista termico ma non concluso, perché in questi casi non va inviata la documentazione all’Enea.
Le Entrate hanno confermato che per i bonus diversi dal superbonus, l’attestazione di congruità necessaria per queste opzioni possa essere rilasciata anche senza un Sal o la fine lavori (a differenza del superbonus), ma ha previsto che non possa «che riferirsi ad interventi che risultino almeno iniziati».
Va precisato che in tal caso, occorrerà serve anche il pagamento della spesa non coperta da sconto o cessione (si veda Il Sole 24 Ore del 17 novembre scorso).