Con sentenza del 18.02.2026 n. 122 il Consiglio di Stato, sez. V, ha stabilito che non è ammessa la sostituzione dell’ausiliaria affetta da causa di esclusione se il concorrente ne è a conoscenza e non lo comunica alla Stazione Appaltante.
Ossia secondo il Consiglio la sostituzione dell’impresa ausiliaria non opera in presenza di dichiarazioni mendaci o reticenti rese dal concorrente.
Qualora l’operatore economico sia a conoscenza della perdita dei requisiti dell’ausiliaria (nella specie, fallimento) e, ciononostante, confermi il possesso dei requisiti omettendo di dichiarare la circostanza alla stazione appaltante, si configura una violazione degli obblighi dichiarativi e di leale collaborazione che giustifica l’esclusione. Dunque in una tale ipotesi, non è applicabile il principio che impone alla S.A. di consentire la sostituzione dell’ausiliaria, poiché la causa di esclusione non è la mera carenza oggettiva del requisito, ma l’inaffidabilità professionale derivante dalla falsa dichiarazione

