il Consiglio di Stato sez. V 11/9/2025 n. 7281 ha stabilito che lβart. 104 del nuovo Codice non Γ¨ applicabile allβavvalimento di garanzia potendosi consentire, comunque, con disposizione auto-esecutive, un avvalimento di garanzia o, piΓΉ precisamente, un affidamento sulle capacitΓ di altri soggetti per acquisire alcuni requisiti economici β finanziari non posseduti dallβoperatore economico
Il Supremo Collegio ha chiarito che lβart. 104 del nuovo Codice trova applicazione esclusivamente con riguardo allβavvalimento tecnico/operativo, che presuppone la concreta messa a disposizione di risorse materiali o umane.
Diversamente, lβavvalimento di garanzia β volto unicamente a rafforzare i requisiti economico-finanziari del concorrente β non implica un effettivo apporto di mezzi e non ricade nellβambito applicativo dellβart. 104.
Dunque per il Consiglio di Stato lβavvalimento di garanzia resta pienamente ammissibile anche nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, trovando fondamento in disposizioni auto-esecutive e nei principi euro-unitari.
CiΓ² consente di mantenere un istituto che favorisce la piΓΉ ampia partecipazione alle gare pubbliche, consentendo anche agli operatori privi di adeguata soliditΓ finanziaria di concorrere grazie allβaffidamento sulle capacitΓ di soggetti terzi.