Il TAR Piemonte con la sentenza 702/22 del Tar, I sez ha stabilito che spetta alla Società tra professionisti anche se la società commerciale si avvale di professionisti abilitati nell’espletamento dei compiti .
Oggetto del ricorso riguardava la procedura riguarda l’erogazione di attività riservate dalla legge 12/1979 ai consulenti del lavoro, come l’amministrazione del personale: grazie alla riserva di legge l’aggiudicazione del servizio alla srl è annullata e la Stp vi subentra nello svolgimento del servizio. In caso di inadempimento, infatti, lo schermo societario non consentirebbe di dedurre le eccezioni proprie del regime libero-professionale ma la stazione appaltante sarebbe costretta invocando la responsabilità contrattuale per fatto degli ausiliari. Emerge dalla sentenza 702/22 del Tar Piemonte, I sez.. Neppure la società commerciale che si avvale di professionisti abilitati può dunque derogare alla riserva di legge in favore dei consulenti del lavoro perché soltanto la Stp assicura “un continuum di accortezze e garanzie” ad hoc: di fronte a eventuali problemi la stazione appaltante non potrebbe invocare i rimedi insiti nel sistema ordinistico.
Questo perché sarebbe la mera società commerciale l’unico soggetto vincolato al committente dal punto di vista contrattuale, costringendo l’ente pubblico a far valere la società contrattuale ex art. 1218 e 1229 cc. Il tutto a meno di «congetturare immaginifiche forme di responsabilità per contatto sociale qualificato», che «ben difficilmente potrebbe trovare configurazione» in una procedura del genere. Il sistema normativo delineato dall’art. 10 della legge 183/11 sulle Stp rappresenta un punto di equilibrio non superabile in via interpretativa: consente da una parte l’esercizio di attività professionali attraverso moduli organizzativi e gestionali di natura societaria e dall’altra di salvaguardare comunque alcuni dei caratteri indefettibili che caratterizzano l’esercizio delle attività proprie di sistemi ordinistici.