L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) nella delibera n. 34 del 26 gennaio 2022 ha stabilito che l’esigenza di affidare appalti con procedura negoziata per ragioni di urgenza non giustifica il frazionamento in più lotti; si configura infatti una elusione degli obblighi derivanti dalle direttive Ue. La delibera fa seguito ad una indagine generale sulla corretta applicazione degli artt. 35 e ss. del D.lgs. 50/2016 e in particolare sugli affidamenti disposti mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del codice appalti da Anas nel 2019.
L’Anac aveva avviato un’azione per verificare il rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei contratti, relative al metodo calcolo del valore stimato degli appalti di servizi e forniture e ad individuare eventuali ipotesi di frazionamento degli affidamenti, in elusione dell’obbligo di assegnazione degli stessi nel rispetto della normativa comunitaria in quanto reiterate per un valore superiore alla soglia Ue per ogni singola attività (ad esempio 29 affidamento di tagli di alberi; 12 di pulizia stradale, 9 di pulizia di uffici, 7 di trattamento rifiuti) con procedura negoziata utilizzata prevalentemente per ragioni di urgenza.
L’ANAC ha focalizzato l’attenzione proprio su quest’ultimo punto, chiarendo innanzitutto che l’urgenza costituisce il presupposto per la riduzione dei termini nelle procedure ordinarie o per il ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 63 comma 2 lett. c) del codice appalti, oltre che dell’avvio anticipato dell’esecuzione contrattuale, ma non certamente per giustificare il mancato rispetto delle regole che governano il calcolo dell’importo a base di gara.
Inoltre nella delibera precisa l’ANAC che con riguardo ai casi esaminati non giustificano le ragioni dell’urgenza adottate, in quanto non riferibili alle caratteristiche delle prestazioni oggetto di appalto o concessione, ma piuttosto a condizioni esterne ed al contesto nel quale deve essere effettuato l’affidamento, possono giustificare il ricorso ai diversi istituti individuati dal codice dei contratti (riduzione dei termini delle procedure ordinarie, procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 63 del codice appalti, esecuzione anticipata del contratto, etc.), ma non una deroga alle disposizioni sul calcolo dell’importo del contratto, che sia finalizzata ad utilizzare erroneamente procedure riservate a contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, quale quella di cui all’art. 36 comma 2 lett. b) del codice.
Sottolinea l’Autorità che le ragioni di urgenza sono piuttosto da riferire a particolari caratteristiche del servizio e/o dei lavori, che siano tali da poter escludere che i diversi lotti individuati debbano essere ricondotti alla medesima progettualità.
Dunque conclude l’ANAC che in caso di contemporaneo affidamento di una pluralità di contratti di appalto di servizi, anche mediante lotti distinti, si deve computare il valore complessivo degli stessi e, ove questo valore superi la soglia prevista dall’art. 35 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante deve espletare le relative procedure di affidamento nel rispetto delle norme comunitarie previste dal Codice dei contratti per gli affidamenti sopra-soglia.