L’Agenzia delle Entrate nel provvedimento 3 febbraio 2022, prot. 35873 ha confermato che la scelta di cedere il credito, in luogo all’utilizzo della detrazione in dichiarazione dei redditi, è irrevocabile.
Con le nuove disposizioni previste per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
L’art. 121, comma 1 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede per chi sostiene le spese che hanno accesso a Superbonus 110%, Bonus facciate, ecobonus, bonus casa, sismabonus e le altre detrazioni per fotovoltaico, colonnine di ricarica e barriere architettoniche (75%), possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione;
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione.
Mentre la scelta sullo sconto in fattura va effettuata subito, quella sulla cessione del credito può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Solo che una volta scelta l’opzione alternativa non si torna più indietro.