Avvalimento: L’art. πŸπŸŽπŸ’ del d.lgs. n. 36/2023 𝐧𝐨𝐧 Γ¨ 𝐚𝐩𝐩π₯π’πœπšπ›π’π₯𝐞 𝐚π₯π₯β€™πšπ―π―πšπ₯𝐒𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐒 𝐠𝐚𝐫𝐚𝐧𝐳𝐒𝐚

il Consiglio di Stato sez. V 11/9/2025 n. 7281 ha stabilito che l’art. 104 del nuovo Codice non Γ¨ applicabile all’avvalimento di garanzia potendosi consentire, comunque, con disposizione auto-esecutive, un avvalimento di garanzia o, piΓΉ precisamente, un affidamento sulle capacitΓ  di altri soggetti per acquisire alcuni requisiti economici – finanziari non posseduti dall’operatore economico

Il Supremo Collegio ha chiarito che l’art. 104 del nuovo Codice trova applicazione esclusivamente con riguardo all’avvalimento tecnico/operativo, che presuppone la concreta messa a disposizione di risorse materiali o umane.
Diversamente, l’avvalimento di garanzia – volto unicamente a rafforzare i requisiti economico-finanziari del concorrente – non implica un effettivo apporto di mezzi e non ricade nell’ambito applicativo dell’art. 104.
Dunque per il Consiglio di Stato l’avvalimento di garanzia resta pienamente ammissibile anche nel vigore del d.lgs. n. 36/2023, trovando fondamento in disposizioni auto-esecutive e nei principi euro-unitari.
CiΓ² consente di mantenere un istituto che favorisce la piΓΉ ampia partecipazione alle gare pubbliche, consentendo anche agli operatori privi di adeguata soliditΓ  finanziaria di concorrere grazie all’affidamento sulle capacitΓ  di soggetti terzi.