L’Autorità nazionale anticorruzione con le due delibere (n. 376 e 377) del 27 luglio ha chiarito che anche in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante è tenuta ad effettuare le verifiche relative all’eventuale esistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’articolo 42 del codice appalti.
Le due situazioni analizzate dall’Anac riguardavano, la prima, un appalto per la fornitura di arredi d’ufficio affidato in via diretta che vedeva un dipendente della stazione appaltante in potenziale conflitto di interessi, non dichiarato; la seconda, due affidamenti diretti da parte di una società in house in favore di una società iscritta all’albo dei fornitori, in relazione ad un dipendente che aveva svolto attività di supporto al consiglio di amministrazione della società appaltatrice.
L’ANAC ha chiarito che i dipendenti della stazione appaltante sono sempre tenuti a fornire la dichiarazione di insussistenza delle cause previste dall’articolo 42 del codice appalti al momento dell’assunzione dell’incarico e che tale obbligo «responsabilizza il dipendente, facendogli assumere tutte le conseguenze, di qualsivoglia natura, in caso di falsa dichiarazione, ed è strumentale all’emersione di astratti conflitti di interesse che è precipuo compito dell’amministrazione valutare». Pertanto l’omessa assunzione della dichiarazione da parte della stazione appaltante e l’omessa adozione di iniziative finalizzate a gestire la situazione di potenziale conflitto di interessi costituiscono violazione dell’art. 42, comma 5 del Codice dei contratti pubblici.
Di rilievo la precisazione specifica per gli affidamenti diretti, laddove l’Autorità ha messo in evidenza che tali obblighi operano anche in relazione agli affidamenti sotto soglia, in virtù dello specifico richiamo all’art. 42 contenuto nell’art. 36, comma 1, D.lgs. n. 50/2016.
Inoltre è stato precisato che la vigilanza sul conflitto di interessi assume un rilievo fondamentale in tale ambito, dal momento che la scelta dell’aggiudicatario è effettuata non già con un confronto competitivo, ma in via diretta da parte della medesima stazione appaltante e, a maggior ragione tenendo conto dell’estensione applicativa dell’affidamento diretto operata dal D.L. 76/2020, che ha innalzato la soglia dell’affidamento diretto a 139.000 euro per i servizi e forniture e a 150.000 euro per i lavori.
Nel primo caso, quindi, l’Anac ha accertato una violazione da parte della stazione appaltante dell’art. 42 del codice appalti e delle Linee Guida n. 15 per avere, quest’ultima, omesso di protocollare le dichiarazioni rese dal personale della stazione appaltante per evitare un aggravio burocratico. Questa omissione non consente, di verificare l’effettiva sussistenza di situazioni di conflitto, né di dare certezza in relazione alla data in cui sono state rese le relative dichiarazioni, con inevitabili conseguenze sull’adeguatezza dell’attività di vigilanza svolta dalla stazione appaltante.
Nel secondo caso, con specifico riferimento agli affidamenti diretti gestiti tramite l’albo dei fornitori, l’Autorità ha rilevato che l’insussistenza di situazioni di conflitto deve essere verificata, unitamente al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, al momento dell’accettazione dell’iscrizione all’albo o, in ogni caso, all’atto dell’aggiudicazione.