TAR: Sull’equivalenza tecnica decide l’appaltante

Il Tar Campania Napoli sezione quinta nella sentenza dell’8 marzo 2022 n. 1586 ha affermato che il giudizio di equivalenza sui prodotti offerti dal concorrente può essere fatto anche in forma implicita dalla stazione appaltante desumendolo dalla documentazione offerta.

Il caso esaminato riguardava l’applicazione della disciplina dettata dall’articolo 68 del codice appalti finalizzato ad assicurare il pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. Nella sentenza si è chiarito che quando la stazione appaltante si avvale della facoltà di definire direttamente le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali ( o le richiama) l’operatore economico è sempre ammesso a provare, con ogni mezzo, che le soluzioni proposte ottemperino in maniera equivalente ai requisiti prescritti ovvero la concreta conformità della propria offerta agli indicati standard di riferimento, quali normative di recepimento di norme europee, omologazioni tecniche europee, specifiche tecniche comuni, norme internazionali, sistemi tecnici di riferimento adottati da un organismo europeo di normalizzazione».

La possibilità di ammettere alla comparazione prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste, ai fini della selezione della migliore offerta, risponde, da un lato, ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento e di libertà d’iniziativa economica e, dall’altro, al principio euro-unitario di concorrenza.

Il TAR ha chiarito che la disciplina «non onera i concorrenti di un’apposita formale dichiarazione circa l’equivalenza funzionale del prodotto offerto, potendo la relativa prova essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato». Dall’altra parte la commissione di gara può effettuare la valutazione di equivalenza anche in forma implicita, ove dalla documentazione tecnica sia desumibile la rispondenza del prodotto al requisito previsto dalla lex specialis.