Dal MIMS nuovi chiarimenti sul meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale nel caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
Il Codice dei contratti (art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016) stabilisce le modalità di individuazione e valutazione delle offerte anomale, in funzione del criterio di aggiudicazione prescelto. Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) si effettua una analisi comparativa dei punteggi ottenuti dai singoli offerenti (art. 97, comma 3) mentre se si sceglie il criterio del prezzo più basso sono previste due differenti modalità di calcolo, distinte in base al numero di offerte ammesse, prevedendo l’individuazione di una soglia di anomalia (art. 97, commi 2 e 2-bis).
Nel caso del minor prezzo, l’appalto viene aggiudicato all’operatore economico che presenta l’offerta di maggior ribasso tra quelle ritenute “sostenibili”. La linea di demarcazione tra offerte sospette di non essere sostenibili e quelle presumibilmente congrue, è determinata dalla stazione appaltante calcolando la soglia di anomalia secondo i parametri aritmetici dettati dall’art. 97 del Codice.
Nelle gare di lavori sopra le soglie stabilite all’art. 35 del Codice, la stazione appaltante può discrezionalmente utilizzare:
- il criterio d’aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (OEPV);
- il criterio basato sul prezzo o del costo (prezzo più basso).
Sull’argomento è intervenuto il Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) che ha risposto ad una nuova domanda che chiede di sapere se l’esclusione automatica delle offerte può essere applicata anche per le gare di lavori effettuate al di sopra della soglia comunitaria, basate sul criterio d’aggiudicazione al prezzo più basso.
Il MIMS ha risposto al quesito con il parere n. 1154 del 31 gennaio 2022 in cui ha chiarito che per gli appalti sopra la soglia comunitaria, in base all’art. 97, comma 8, nonché sulla scorta di consolidati orientamenti comunitari sul punto, l’esclusione automatica non opera.