L’applicazione del nuovo decreto del MiTE viene estesa anche agli altri bonus che utilizzano le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito). Stiamo parlando dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Asseverazione estesa agli altri bonus edilizi dal D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode) e poi ripresa nella Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che, fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, serve per verificare la congruità delle spese per gli interventi.
Ricordiamo che, già prima del Decreto antifrode, l’art. 121, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) prevedeva la possibilità di utilizzare alcuni bonus fiscali con le cosiddette opzioni alternative:
- sconto in fattura;
- cessione del credito.
A seguito delle numerosi frodi riscontrate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, il D.L. n. 157/2021 ha esteso a tutti i bonus che utilizzano una delle due opzioni i seguenti controlli:
- visto di conformità;
- asseverazione di congruità delle spese sostenute.
Ecco nel dettaglio i bonus che accedono alle opzioni alternative;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
- superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del Decreto Rilancio.
Il Decreto Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75 ha definito i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del Decreto Rilancio.
Nel dettaglio, i nuovi costi si applicano alla tipologia di beni individuata dall’Allegato A per la realizzazione degli interventi su elencati, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese in caso sia di fruizione diretta della detrazione (per il superbonus senza precompilata) sia di esercizio delle opzione alternative (per tutti).
Le nuove disposizioni si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.