La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 4/2022 (cd. “Decreto Sostegni Ter”) ha creato non pochi malumori nel settore dell’edilizia, in riferimento soprattutto all’art. 28, che ha modificato il meccanismo della cessione del credito.
In particolare, l’art. 28, al comma 1, dispone che “Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 121, comma 1: 1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «senza facoltà di successiva cessione»; 2) alla lettera b) le parole «con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «senza facoltà di successiva cessione»; b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «senza facoltà di successiva cessione».
La succitata norma introduce il divieto, in caso di cessione del credito, di effettuare ulteriori cessioni ad altri intermediari finanziari. Una modifica che comporta un vero e proprio terremoto per la fruizione dei bonus fiscali legati agli interventi elencati all’art. 121 del Decreto Rilancio, tra cui ristrutturazioni edilizie ed interventi di riqualificazione energetica e sismica.
Sul punto si sono espresse le Associazioni del settore costruzioni specialistiche e superspecialistiche che, con un comunicato, chiedono a Governo e Parlamento:
- la più rapida conversione in legge del DL 4/2022 contestualmente ad un emendamento concordato fra Governo e Gruppi Parlamentari che elimini o modifichi l’articolo 28 del provvedimento;
- in alternativa, al Governo, l’emanazione di un nuovo, urgente, Decreto Legge che modifichi la sostanza dell’articolo 28.
Secondo le Associazioni, tale previsione blocca di fatto, anche in maniera retroattiva, numerosissimi cantieri impegnati nella riqualificazione energetica degli edifici e nella messa in sicurezza antisismica del nostro Paese.
Da tale previsione deriva la richiesta di una sollecita modifica del citato articolo 28, utile a non creare ai cittadini ulteriori situazioni di incertezza in un contesto normativo in continua evoluzione.