PATENTE A CREDITI PER L’EDILIZIA

Da poche ore è giunto anche il parere del Consiglio di Stato in merito allo schema di decreto attuativo relativo alla Patente a crediti per l’edilizia, che come è ormai noto dal 1° ottobre 2024 sarà obbligatoria per tutti i lavoratori autonomi e le imprese operanti nei cantieri temporanei e mobili ad eccezione delle imprese «in possesso dell’attestato di qualificazione Soa in classifica pari o superiore alla III».

Le considerazioni del Consiglio di Stato completano il quadro generale del Decreto Attuativo sulla Patente a crediti per i cantieri edili.

A partire del 1°ottobre 2024, quindi, le imprese ed i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili temporanei o mobili non esonerati dovranno dotarsi di questa Patente a crediti per l’edilizia.

La dotazione iniziale prevede un ammontare di 30 crediti di base, punteggio che può arrivare ad un massimo di 100 crediti, riconosciuti in varie casistiche.

Infatti alla patente, dotata di un punteggio di 30 crediti base sono assegnati crediti aggiuntivi, secondo le modalità indicate nella tabella allegata al decreto.

E’ utile evidenziare che possono essere attribuiti, fino a 10 ulteriori crediti, nei seguenti casi:

a. dimensione dell’organico aziendale;

b. possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022;

c. possesso dell’attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica;

d. applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

e. attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;

f. formazione sulla lingua per lavoratori stranieri;

g. riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai inorganico;

Tali crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.

Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto.

In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica (ad esempio la certificazione SOA), l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.

Rimane quindi confermata l’utilità di certificarsi SOA anche in classifiche inferiori alla III (e anche successivamente al 1 ottobre 2024) nonché di aggiornare periodicamente la SOA per mantenere una dotazione di crediti superiore.

Non resta che attendere la pubblicazione in GU dello schema di decreto attuativo, su cui vi terremo informati.

Per approfondire https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/Patente-a-crediti-lo-schema-del-decreto-attuativo