MEPA: Obbligatorio anche per microaffidamenti

Con parere del 27.07.23 n. 2196 il  Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT, conferma che dall’1 gennaio 2024 sarà necessario il ricorso al mercato elettronico o ai sistemi previsti dal nuovo Codice dei Contratti anche per affidamenti sotto i 5mila euro.

La digitalizzazione degli appalti porta importanti novità anche nell’ambito dei microaffidamenti, ovvero per le procedure afferenti ad appalti di lavori e servizi sotto i 5mila euro, con l’obbligo di ricorrere al MEPA o a sistemi analoghi anche in questi casi.

Il MIT ha seguito di chiarimenti da parte di una S.A. ha  richiamato l’Allegato 1 al nuovo Codice dei Contratti Pubblici, nel quale si specifica che gli strumenti telematici (letteralmente, “che consentono l’integrazione di telecomunicazioni”) possono essere:

  • strumenti di negoziazione, ovvero strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo,
  • strumenti di acquisto, ovvero strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui rientra, ad esempio, il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo.

Ciò implica che non è possibile utilizzare solo la PEC, ma che è necessario il ricorso a uno dei sistemi specificati nel d.Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, anche se le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l’acquisto di servizi di importo superiore ai 5mila euro, nel nuovo codice dei contratti all’art. 25 è stato previsto, dal 1° gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui all’articolo 26.

Questo anche per evitare il ricorso al frazionamento artificioso degli affidamenti: conclude infatti il MIT che, nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I e in particolare il principio di cui all’art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell’art. 14, il comma 6 in particolare dispone che “un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino”.