FVOE: il fascicolo virtuale dell’operatore economico obbligatorio dall’8 novembre

Dal 25 ottobre 2022 è operativo, presso la Banca Dati ANAC, il nuovo sistema di registrazione dei requisiti delle stazioni appaltanti: parliamo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico ( FVOE) che sostituirà l’attuale AVCPass e sarà obbligatorio dall’8 novembre 2022.

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) è il documento in cui sono contenuti tutti i dati degli operatori economici riguardanti la loro partecipazione alle gare e il relativo esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica (attraverso la Banca dati nazionale) dei contratti pubblici e dell’assenza di motivi di esclusione, di cui all’articolo 80 del codice dei contratti pubblici, dell’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 del medesimo codice.

Obiettivo del FVOE è:

  • Poter effettuare le verifiche ed i controlli del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento e del loro mantenimento nonché della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione;
  • ridurre gli oneri in capo agli operatori economici e non riprodurre, quindi, per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti.

Il Fascicolo che sostituisce l’attuale istituto dell’AVCpass introduce le seguenti novità:

  • la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara e di eventuali subappaltatori;
  • il Fascicolo verrà utilizzato per tutte le procedure di affidamento; tuttavia, ai sensi dell’art. 2 delle delibera Anac n. 464/2022, per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro, l’utilizzo del sistema è facoltativo previa acquisizione di un CIG ordinario;
  • verrà istituito l’Elenco degli operatori economici già verificati; attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.

Mediante il FVOE è possibile effettuare:

  • la verifica dell’assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici (ricordiamo che per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario);
  • il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell’assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell’articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;
  • il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;
  • il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

Il FVOE consente:

  • alle stazioni appaltanti, attraverso un’interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
  • agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
  • poter riutilizzare dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;
  • il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.

Tra i dati che provano il possesso dei requisiti per poter partecipare ad un appalto, messi a disposizione della stazione appaltante attraverso il Fascicolo si ha:

  • la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
  • il certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
  • l’Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia;
  • la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
  • il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
  • la Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

Questi i passi operativi:

  • la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
  • in caso di ricorso all’avvalimento ex articolo 89 del Codice, l’impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell’operatore economico;
  • l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
  • in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l’impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L’aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell’impresa subappaltatrice.