ANAC:Dal 25 Novembre diventa obbligatorio l’utilizzo del fascicolo virtuale dell’operatore economico

A partire dal 25 novembre 2022 diventerà obbligatorio l’utilizzo del fascicolo virtuale dell’operatore economico (istituito presso la Banca dati ANAC) nel quale sono presenti i dati utili alla verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 del codice dei contratti pubblici.

Il fascicolo virtuale è utilizzato per la partecipazione alle singole gare e i dati e documenti ivi contenuti, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

La validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;

Per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l’utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario.

Con il fascicolo virtuale saranno disponibili la visura del registro delle imprese (Unioncamere), il certificato del casellario giudiziale e l’anagrafe delle sanzioni amministrative (ministero Giustizia), il certificato di regolarità contributiva di ingegneri e architetti (Inarcassa), la comunicazione di regolarità fiscale (Agenzia delle Entrate), la comunicazione antimafia (Interno). Ovviamente sarà compresa anche tutta la documentazione per comprovare i requisiti di partecipazione alle gare e in particolare le attestazioni Soa, i certificati di esecuzione lavori e le ricevute di pagamento dei contributi obbligatori.

L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.  Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.  Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa dà luogo all’attivazione della procedura di soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine all’uopo assegnato.

Eventuali richieste di accesso agli atti devono essere rivolte esclusivamente alla stazione appaltante/ente aggiudicatore, per motivi di carattere tecnico, giuridico e di economia gestionale. Infatti, la stazione appaltate procedente è l’unico soggetto legittimato a compiere le attività di acquisizione, valutazione e contemperamento di interessi che le singole istanze di accesso comportano.

Viene prescritto che ciascuno dei soggetti sopraindicati si doti di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e che i documenti inseriti dagli operatori economici siano firmati digitalmente.