TAR:L’irregolarità contributiva esclude imprese dalle gare

Il Tar del Lazio Roma, sezione IV bis con la sentenza del 25 luglio 2022 n. 10547 ha affermato che il Durc positivo deve sussistere al momento della presentazione della domanda e persistere per tutta la durata del contratto.

Il Collegio era intervenuto sull’esclusione da due gare e sulla sospensione dall’abo fornitori di una impresa che, dopo avere avuto un Durc negativo, aveva poi sanato, a procedura di gara avviata, la situazione di irregolarità. Il TAR ai fini dell’accertamento della legittimità (poi confermata) dell’esclusione e della sospensione dall’albo, ha premesso che ai sensi dell’art. 80, comma 4 del codice appalti costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, determinanti l’esclusione del concorrente, quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (Durc). La sentenza ha evidenziato anche che la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che la mancanza di un Durc regolare comporta una presunzione legale di gravità delle violazioni previdenziali accertata da enti previdenziali. Pertanto la mera presenza di un Durc negativo, al momento della partecipazione alla gara, «obbliga l’amministrazione appaltante a procedere con l’esclusione dalla procedura dell’impresa interessata, senza effettuare apprezzamenti in ordine alla gravità degli inadempimenti ed alla definitività dell’accertamento previdenziale». Viceversa, non si procede all’esclusione se l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia integralmente estinto. Tutto ciò però «se avviene prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande»; quindi il requisito della regolarità contributiva deve sussistere fin dalla presentazione dell’offerta e permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevanti eventuali adempimenti tardivi dell’obbligazione contributiva. Il fatto che l’impresa fosse, al momento della presentazione dell’offerta inadempiente per carenza di liquidità dovuta al mancato pagamento di un credito da essa vantato, non può giustificare la mancata applicazione della causa di esclusione dalle due gare e la sospensione dall’albo.GARE