La nuova circolare dell’Agenzia delle Entrate (27 maggio 2022, n. 19/E) chiarisce la portata del nuovo obbligo di applicazione del CCNL edilizia in caso di lavori Superbonus 110% e altri bonus edilizi
Lo scorso 27 maggio è entrato in vigore l’obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro edilizia in caso di lavori che accedono ai principali bonus edilizi di importo superiore a 70.000 euro.
Il nuovo obbligo è stato inserito nella Legge n. 51/2022 di conversione del D.L. n. 21/2022 (Decreto Energia) che con l’art. 23-bis ha modificato l’articolo 1, comma 43 -bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Come specificato dal Fisco, il soggetto-datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di affidamento dei lavori) che i lavori edili, di cui all’allegato X al d.lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro, TUSL), sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del TUSL stesso.
L’Agenzia delle Entrate specifica che per adeguarsi al nuovo obbligo, le imprese devono essere in possesso dei richiamati requisiti i contratti collettivi di lavoro riferiti al settore edile identificati con i seguenti codici assegnati dal Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), che hanno, a tutti gli effetti, sostituito i codici utilizzati in precedenza dall’INPS:
- F012 (tale CCNL ha assorbito anche i precedenti contratti collettivi F011 e F016);
- F015;
- F018 (tale CCNL ha assorbito anche il precedente contratto collettivo F017).
Sarà onere del committente dei lavori richiedere l’inserimento dell’indicazione dei contratti collettivi ovvero verificarne l’inserimento, in quanto l’omessa indicazione nell’atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali normativamente previsti.
L’obbligo deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di sub appalto.
In questo ultimo caso devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.
I commissionari dei lavori edili interessati dalla disciplina sono unicamente quelli che, in relazione all’esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti. La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall’applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l’impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell’attività non in qualità di lavoratori dipendenti.
Si ricorsa che resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle previsioni in materia di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, nonché l’obbligo della verifica dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a), del TUSL.
Il committente pubblico o privato ha l’obbligo di richiedere all’impresa affidataria l’attestazione di congruità prima di procedere al saldo finale dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4 del citato d.m. n. 143 del 2021.
Il citato comma 43-bis stabilisce, altresì, che il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori stessi.
La mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori – comunque obbligatoria ai sensi del richiamato comma 43-bis – non comporta tuttavia il mancato riconoscimento dei benefici fiscali, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.
Le suddette disposizioni si applicano ai contribuenti che fruiscono direttamente in dichiarazione dei redditi o che optano per le alternative alla fruizione diretta delle seguenti agevolazioni:
- Superbonus, previsto dall’articolo 119;
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del TUIR;
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63 del 2013;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. n. 63 del 2013;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2020;
- installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 119, commi 5 e 6;
- Bonus mobili, previsto dall’articolo 16, comma 2, del d.l. n. 63 del 2013, con riferimento ai presupposti interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR46;
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63 del 2013;
- detrazione per le spese sostenute per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, prevista dall’articolo 119-ter del d.l. n. 34 del 2020;
- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall’articolo 120 del d.l. n. 34 del 2020;
- Bonus verde, previsto dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Inoltre l’articolo 43-bis prevede che i soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del citato DPR n. 322 del 1998 e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del d.lgs. n. 241 del 1997, per rilasciare – nei casi in cui tale adempimento sia prescritto dalla legge – il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato d.lgs. n. 241 del 1997, verificano, tra l’altro, che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Qualora, per errore, in una fattura non sia stato indicato il contratto collettivo applicato, il contribuente, in sede di richiesta del visto di conformità, deve essere in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 47, rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura medesima. Tale dichiarazione deve essere esibita dal contribuente ai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria.
Sul piano dei controlli, la disposizione prevede che l’Agenzia delle Entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, «può avvalersi» dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili.
L’Agenzia delle entrate riscontra la sussistenza del requisito (indicazione del contratto collettivo applicato), mentre sono rimessi all’Ispettorato del lavoro i controlli secondo le ordinarie procedure.
Il citato comma 43-bis «acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data». In applicazione di tale disposizione, nell’ottica di semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e della tutela dell’affidamento degli stessi, le prescrizioni di cui al citato comma 43-bis operano con riferimento agli atti di affidamento stipulati dal 27 maggio 2022 e si applicano ai lavori edili avviati successivamente a tale data.