ANAC: Appalti niente penali

L’Autoritร  nazionale anticorruzione con la ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—ถ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ ๐—ป. ๐Ÿฎ๐Ÿฎ๐Ÿณ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น’๐Ÿญ๐Ÿญ ๐—บ๐—ฎ๐—ด๐—ด๐—ถ๐—ผ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ ha affermato che il lock-down adottato in Cina per il Covid ed il conflitto fra Russia e Ucraina devono essere considerate cause di forza maggiore e quindi tali ๐’…๐’‚ ๐’๐’๐’ ๐’‡๐’‚๐’“๐’† ๐’‚๐’‘๐’‘๐’๐’Š๐’„๐’‚๐’“๐’† ๐’‘๐’†๐’๐’‚๐’๐’Š ๐’‘๐’†๐’“ ๐’“๐’Š๐’•๐’‚๐’“๐’…๐’Š ๐’๐’†๐’๐’’๐’†๐’”๐’†๐’„๐’–๐’›๐’Š๐’๐’๐’† ๐’…๐’†๐’Š ๐’„๐’๐’๐’•๐’“๐’‚๐’•๐’•๐’Š ๐’ ๐’‚๐’๐’„๐’‰๐’† ๐’๐’‚ ๐’“๐’Š๐’”๐’๐’๐’–๐’›๐’Š๐’๐’๐’† ๐’…๐’†๐’ ๐’„๐’๐’๐’•๐’“๐’‚๐’•๐’•๐’ ๐’‘๐’†๐’“ ๐’Š๐’๐’‚๐’…๐’†๐’Ž๐’‘๐’Š๐’Ž๐’†๐’๐’•๐’; si tratta infatti di eventi che non sono nella disponibilitร  dei fornitori; la valutazione dunque รจ rimessa alle stazioni appaltanti che perรฒ in futuro devono prevedere apposite clausole nei contratti con possibilitร  di rinegoziazione dei termini contrattuali, da inserire anche nei contratti in corso.

Il provvedimento prende in esame le difficoltร  che si incontrano in questi ultimi mesi nell’ambito di contratti pubblici di forniture informatiche , data l’interruzione della filiera di materie prime e di semilavorati.

Vero dilemma รจ quello della chiusura dei centri produttivi cinesi in cui si concentra la produzione dei componenti e dei prodotti informatici, che ha inciso pesantemente sulla disponibilitร  dei prodotti, ma si allarga anche alle conseguenze derivanti dall’invasione russa in Ucraina che ha determinato l’indisponibilitร  delle materie prime come in particolare riferimento al gas neon (prodotto ad esempio nell’acciaieria Azovstal), utilizzato per alimentare i laser che incidono i pattern nei chip per i processori dei computer.

Lโ€™ANAC per motivare l’esistenza delle cause di forza maggiore si richiama innanzitutto alla Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita Internazionale di beni, applicabile automaticamente anche quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all’applicazione della legge di uno Stato contraente. Nella convenzione รจ infatti stabilito (art. 79, comma 1) che si puรฒ applicare la clausola di forza maggiore laddove si configuri una situazione di estraneitร  dell’accadimento dalla sfera di controllo dell’obbligato, ove vi sia la non prevedibilitร  dell’evento al momento della stipulazione del contratto e vi sia anche l’ โ€œinsormontabilitร  del fatto impedente o dei suoi esitiโ€.

L’Anac precisa che i Principi di Diritto Europeo dei Contratti prevedono che:

โ€œil debitore non risponde dell’inadempimento se prova che esso รจ dovuto a un impedimento di lร  della propria sfera di controlloโ€ e imprevedibile al momento della stipula oltre ovviamente il diritto nazionale, dall’articolo 107 del codice appalti che prevede la sospensione dei lavori e delle forniture per cause imprevedibili o di forza maggiore, al codice civile sull’impossibilitร  sopravvenuta e sull’eccessiva onerositร .

Alla luce di questo quadro normativo, cui va aggiunto anche l’articolo 28 del decreto legge n. 9/2020 in cui la pandemia รจ stata qualificata come causa di impossibilitร  sopravvenuta ex articoli 1256 e 1463 del codice civile, con riferimento ai pacchetti turistici, la delibera conclude nel senso che – di fronte all’impossibilitร  temporanea di eseguire la prestazione per cause di forza maggiore – รจ esclusa l’applicazione delle penali o della risoluzione contrattuale, ma chiede al fornitore di adempiere agli obblighi stabiliti da apposite clausole contrattuali, o applicabili in virtรน del principio di buona fede contrattuale.

Inoltre lโ€™ANAC precisa perรฒ che sono le stazioni appaltanti a dovere valutare in queste situazioni โ€œcaso per caso, la possibilitร  di ritenere configurabile la causa di forza maggiore e di applicare le disposizioni normative descritte nella premessa del presente attoโ€ e che questa valutazione va condotta โ€œtenendo in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, tra cui il momento della sottoscrizione del contratto, l’oggetto della prestazione, i termini previsti per l’adempimento, la possibilitร  di applicare misure idonee a superare la situazione di impossibilitร  da parte del fornitore.โ€. Per garantire in futuro la corretta gestione di situazioni analoghe e scongiurare il rischio di contenzioso, la delibera raccomanda alle stazioni appaltanti di inserire nei nuovi contratti clausole elaborate ad hoc per la disciplina di forza maggiore, nonchรฉ di valutare l’opportunitร  di integrare i contratti in corso di validitร  con tali clausole.