Superbonus 110% e subappalto: Obbligatorio applicare il CCNL edilizia

Il 27 maggio 2022 diventerà efficace quanto disposto dall’art. 28-quater del D.L. n. 4/2022, introdotto con la legge di conversione n. 25/2022, recante “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Le indicazioni si applicheranno non soltanto in caso di appalto ma anche di subappalto, nella ratio che in caso di disposizioni eccezionali quali sono quelle relative alle agevolazioni fiscali, prevale l’interpretazione più stringente della norma.

Con l’obiettivo di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, la norma ha aggiunto il comma 43-bis all’art. 1 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) il quale stabilisce che per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, le agevolazioni previste per alcuni bonus fiscali possono essere concesse solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il CCNL applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’agenzia delle Entrate verificherà l’effettiva applicazione del contratto collettivo attraverso l’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’Inps e delle Casse edili.

Questi i bonus fiscali su cui si applicheranno le disposizioni dell’art. 28-quater:

  • Superbonus 110% (art. 119 D.L. n. 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”);
  • Bonus barriere architettoniche 75% (art. 119-ter del Dl 34/2020);
  • Adeguamento ambienti di lavoro 60% (art. 120 Decreto Rilancio)
  • Bonus Mobili ex art. 16, comma 2 D.L. n. 63/2013;
  • Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall’art. 119 e 119-ter del D.L. Rilancio, qualora venga esercitata una delle opzioni previste dall’articolo 121 del Dl 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito);
  • Bonus Facciate (art. 1, comma 219, legge di Bilancio 2020);
  • Bonus Verde ex art. 1, comma 12 legge n. 205/2017.

Si ricorda che le disposizioni si applicano anche nel caso di subappalto: ai sensi dell’art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), i subappaltatori devono infatti garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito.