CONSIGLIO DI STATO: Sanatoria edilizia e ordine di demolizione

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2855/2022 ha ribadito che un’istanza di sanatoria, tardiva o meno, non annulla un’ingiunzione di demolizione ma la sospende temporaneamente.

Oggetto del ricorso era l’appello contro l’ordine di acquisizione al patrimonio comunale dell’area di sedime in cui si trovava il fabbricato abusivo.

Il proprietario del manufatto abusivo, dopo avere ricevuto l’ordine di demolizione, ha presentato istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). La richiesta però non poteva essere accolta, perché nel frattempo si eraverificata automaticamente ex lege l’acquisizione al patrimonio comunale, con l’inottemperanza allo scadere del termine di 90 giorni dall’ingiunzione.

Nel valutare il caso, Palazzo Spada ha preliminarmente ricordato il disposto dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia, il quale prevede:

  • al comma 1 che l’amministrazione “accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso … ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3;
  • al comma 3 che “se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune”.

Per l’acquisizione legittima fondamentali sono l’adozione della misura ripristinatoria e la mancata esecuzione della stessa.

In questo caso:

  • l’appellante aveva realizzato un manufatto abusivo del quale l’amministrazione aveva ordinato la demolizione entro un termine assegnato;
  • relativamente a detto manufatto veniva presentata istanza di sanatoria, a termine assegnato ormai spirato, che veniva respinta;
  • tanto l’ordine di demolizione quanto il diniego di sanatoria non erano stati impugnati
  • l’ordinanza non era stata ottemperata;

Il Consiglio ha anche ricordato che “l’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione è normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limita a formalizzare l’effetto (acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale) già verificatosi alla scadenza del termine assegnato con l’ingiunzione stessa; l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere edilizie abusivamente realizzate è infatti una misura di carattere sanzionatorio che consegue automaticamente all’inottemperanza dell’ordine di demolizione”.

L’effetto acquisitivo deve, quindi, ritenersi perfezionato allo scadere del termine assegnato di 90 giorni, con la conseguenza che la presentazione di un’istanza di sanatoria successiva a tale termine non è efficace.

Il Consiglio precisa che la tempestiva presentazione dell’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria non avrebbe determinato, l’inefficacia della misura demolitoria e la necessità da parte dell’amministrazione, di procedere all’adozione di una nuova ingiunzione.

L’istanza di sanatoria infatti ha come unico effetto di impedire temporaneamente che la misura repressiva venga portata ad esecuzione, specie quando si tratta di istanza ai sensi dell’art. 36 t.u. edilizia, empre esperibile dagli interessati quando si tratta di natura formale dell’abuso edilizio. Questa è una differenza sostanziale rispetto al condono edilizio, dove il rigetto può avvenire anche a distanza di anni dalla presentazione dell’istanza e comportare la necessità di riesaminare la demolizione adottata prima del condono.

Nel caso in cui l’istanza termini in senso sfavorevole, con provvedimento espresso o per silenzio, si determinerà la “riespansione” dell’originario ordine di demolizione che riacquisterà efficacia senza necessità di ricorrere all’adozione di ulteriori provvedimenti.

Dunque l’appello è stato respinto poiché l’amministrazione non era tenuta ad emettere alcun nuovo ordine di demolizione, dato che l’altro era ancora efficace, fermo restando che ormai si era attivato il procedimento di acquisizione al patrimonio comunale per decorrenza dei termini.