ANAC: Verifiche di legalità

Dalla delibera dell’ANAC n. 160 del 30 marzo 2022 si evince che le stazioni appaltanti potranno avvalersi più spesso della vigilanza collaborativa dell’Autorità nazionale anticorruzione per le verifiche di legalità sugli atti di gara. Il limite minimo per sottoscrivere i protocolli passa infatti, per i lavori, da 100 milioni di importo a base di gara a 50 e da 15 a 5 milioni per servizi e forniture.

Il nuovo regolamento si applica agli appalti e alle concessioni che le stazioni appaltanti intendono bandire in base ai programmi di acquisizione di cui all’art. 21 del Codice dei contratti pubblici, ovvero a procedure concernenti interventi al di fuori della programmazione ordinaria e che generalmente riguardano interventi straordinari disposti in occasione di grandi eventi (il primo fu Expo Milano 2015) oppure disposti a seguito di calamità naturali. I protocolli è poi previsto che siano attivabili anche per la realizzazione di grandi infrastrutture strategiche al di sopra di una determinata soglia.

Con il nuovo regolamento proprio per ampliare la possibilità di affiancare le stazioni appaltanti attraverso la riduzione delle soglie di importo per lavori, forniture e servizi oltre le quali le stazioni appaltanti, per gli interventi delineati in precedenza, possono fare domanda di sottoscrizione di un protocollo di vigilanza (si tratta infatti sempre di una facoltà e non di un obbligo). In particolare, rispetto al precedente regolamento per i lavori si passa da 100 a 50 milioni, mentre per servizi e forniture si riduce la soglia da 15 a oltre 5 milioni di euro. In ogni caso le stazioni appaltanti potranno sempre chiedere la vigilanza dell’Anac quando vi siano elevati indici di rischio corruttivo o di condotte illecite o eventi criminali.

La stazione appaltante potrà quindi presentare un’istanza all’Anac, affinché essa eserciti – in base ad un protocollo con validità annuale – attività di vigilanza preventiva mediante supporto nella predisposizione degli atti di gara, di cui verifica la conformità alla normativa vigente, e per monitorare tutto lo svolgimento della procedura, compresa, se previsto, la fase di esecuzione. In base al protocollo stipulato l’Anac potrà esaminare ogni atto di gara (la documentazione dettagliata è definita all’articolo 7 del regolamento: si va dal bando di gara fino all’aggiudicazione e alla stipula del contratto), prima della sua formale adozione.

Dunque l’Anac potrà formulare osservazioni e a fronte delle osservazioni la stazione appaltante potrà adeguarsi modificando i documenti indicati, ovvero non adeguarsi, motivandone le ragioni. In caso di mancato adeguamento però, qualora il Consiglio dell’Anac ritenesse grave il mancato allineamento alle proprie indicazioni, da parte della stazione appaltante, si potrebbe arrivare alla risoluzione del protocollo.